Descrizione
Si AVVISA, che l'ultimo comma del’ art. 10 del T.U. approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960 n. 3, aggiunto dall'art. 16 della l.r. n. 35/97, prescrive che il SEGRETARIO DI SEGGIO non può, in alcun caso, appartenere al medesimo nucleo familiare del Presidente del seggio, né può essere legato da rapporto di parentela o affinità sino al terzo grado;
Inoltre i componenti di seggio (ivi compreso il segretario) non devono essere candidati alla elezione e non devono essere ascendenti (nonno, genitore), discendenti
(figlio/a, nipote in linea diretta), parenti o affini sino al secondo grado (fratello, sorella,
suocero/a, genero, nuora, cognato/a) o coniuge (marito/moglie) di un candidato.
(vedasi allegata circolare)