Descrizione
TERMINI E MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL’OPZIONE DEGLI ELETTORI RESIDENTI
ALL’ESTERO PER IL VOTO IN ITALIA PER IL REFERENDUM
Per il referendum in oggetto, gli elettori italiani residenti all’estero, ai sensi della legge
27 dicembre 2001, n. 459 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 2
aprile 2003, n. 104, votano per corrispondenza.
La predetta normativa, nel prevedere la modalità di voto per corrispondenza da parte di
tali elettori, i cui nominativi vengono inseriti d’ufficio nell’elenco degli elettori residenti all’estero, fa comunque salva la possibilità di votare in Italia, previa apposita e tempestiva opzione,
da esercitare in occasione di ogni consultazione popolare e valida limitatamente a essa.
In particolare, nel caso di specie, il diritto di optare per il voto in Italia, ai sensi degli
artt. 1, comma 3, e 4 della legge n. 459/2001 nonché dell’art. 4 del D.P.R. n. 104/2003, deve
essere esercitato entro il decimo giorno successivo all’indizione del referendum (intendendo
riferito tale termine alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di indizione) e
cioè entro il prossimo 24 gennaio 2026, preferibilmente utilizzando il MODELLO ALLEGATO
alla presente circolare.
L’opzione dovrà pervenire entro il termine sopraindicato all’Ufficio consolare operante
nella circoscrizione di residenza dell’elettore e potrà essere revocata con le medesime modalità
ed entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio.
Per ulteriori informazioni www.esteri.it.