Descrizione
Ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 6/2025, “si definisce turistico-ricettiva l’attività diretta all’offerta al pubblico di ospitalità intesa come prestazione, dietro corrispettivo, di alloggio e di eventuali servizi accessori e connessi”. Rientrano in tale fattispecie, regolamentata e vigilata dall’Assessorato Regionale del turismo dello sport e dello spettacolo, ivi comprese le aree di sosta camper e caravan previste dall'art. 24 della L.R. n. 6/2025, le seguenti tipologie di strutture turistico-ricettive, indicate all’art. 3 della L.R. n. 6/2025:
strutture turistico-ricettive alberghiere:
- Alberghi;
- Condhotel;
- Residenze turistico-alberghiere;
- Residenze d’epoca alberghiere;
- Villaggi turistici;
strutture turistico-ricettive extralberghiere:
- Affittacamere;
- Alberghi diffusi;
- Bed & Breakfast;
- Campeggi;
- Case e appartamenti per vacanze;
- Case per ferie;
- Ostelli;
- Rifugi escursionistici e rifugi montani;
- Dimore destinate in tutto o in parte a Turismo rurale;
altre strutture turistico-ricettive:
- Dimore destinate in tutto o in parte a locazioni turistiche
Gli Alloggi agrituristici e gli Alloggi in aziende ittiche di cui all’art. 3 della L.R. n. 6/2025 sono regolamentati con apposite disposizioni emanate dall’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea. I Marina Resort, gli Alloggi nautici diffusi ed i Boat & Breakfast di cui all’art. 3 della L.R. n. 6/2025 sono regolamentati con apposite disposizioni emanate dall’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.
Tutte le strutture turistico-ricettive regolamentate e vigilate dall’Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo non possono essere realizzate in immobili o parti di immobili sottoposti a sanatoria edilizia non ancora definita o comunque costruiti anche in parte senza regolare licenza edilizia.
In applicazione dell’art. 5 comma 6 della L.R. n. 6/2025, le strutture turistico-ricettive esistenti e classificate alla data di entrata in vigore del presente decreto si adeguano alle relative disposizioni entro il 30 giugno 2026. Le strutture ricettive che, alla data di entrata in vigore della L.R. n. 6/2025 abbiano già presentato istanza di classificazione ai sensi della normativa previgente, conservano, fino al 31.12.2026, il diritto alla classificazione secondo i criteri e le modalità vigenti al momento della presentazione dell’istanza stessa. Restano fatte salve le disposizioni previste dall'art. 40, comma 2 della L.R. n. 6/2025, riguardanti la deroga per l'adeguamento delle superfici minime delle camere ed alle relative cubature delle strutture turistico-ricettive esistenti e classificate alla data di entrata in vigore del presente decreto.