Descrizione
L'art. 1, comma 14) della Legge 9 gennaio 2019, n. 3 , ha stabilito l'obbligo per i partiti, movimenti politici, liste o candidature che si presentano alle competizioni elettorali di qualunque genere di pubblicare nel proprio sito internet ovvero nel sito internet del partito o movimento politico sotto il cui contrassegno intendono presentarsi nella competizione elettorale, per ciascun candidato, il curriculum vitae (fornito dal candidato medesimo) e il certificato del casellario giudiziale di cui all'art. 24 del D.P.R 14 novembre 2002, n.313.
L'adempimento deve avvenire entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle elezioni e non richiede il consenso espresso degli interessati. Una volta effettuata la pubblicazione, le liste e i candidati hanno l'obbligo di trasmettere tale documentazione al Comune, che provvederà alla pubblicazione nella sezione 'Elezioni Trasparenti' entro sette giorni dal primo turno elettorale.