
STATUTO DEL COMUNE DI MILAZZO
(Provincia di Messina)
SUPPLEMENTO
STRAORDINARIO
G.U.R.S.
9 ottobre 1993, n. 48
MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI
S.S. G.U.R.S.
3 agosto 1996, n. 39
MODIFICHE
ED INTEGRAZIONI
S.S. G.U.R.S.
22 giugno 2001, n. 31
Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Capo I
La comunità,
l’autogoverno, lo statuto, i regolamenti
Art. 1
La comunità
Il Comune di Milazzo, ente locale autonomo della Repubblica
italiana, nel rispetto della Costituzione, secondo i
principi della legge generale dello Stato, della Regione
Siciliana e del presente statuto, rappresenta e governa,
nell’ambito delle proprie funzioni e competenze, la comunità
dei cittadini milazzesi e di quanti vivono nel territorio
comunale.
Il Comune di Milazzo garantisce a chi vive ed opera nel
proprio territorio, l’effettiva partecipazione libera e
democratica all’attività politico-amministrativa dell’ente.
La comunità milazzese esprime, attraverso gli organi
elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, di
partecipazione e di consultazione prevista dallo statuto e
dalla legge, le scelte con cui individua i propri interessi
fondamentali ed indirizza l’esercizio delle funzioni con le
quali il Comune attua tali finalità.
Il Comune concorre con la propria azione
politico-amministrativa alla piena realizzazione dell’art. 3
della Costituzione della Repubblica.
Art. 2
L’autogoverno
L’autogoverno della comunità si realizza attraverso
l’autonomia statutaria e la potestà regolamentare, secondo i
principi della Costituzione, della legge generale dello
Stato e della legge della Regione Siciliana.
Art. 3
Lo statuto
L’autogoverno della comunità di cui al precedente art. 2 si
realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente
statuto, che costituisce l’atto fondamentale, con cui il
Comune, nell’ambito di principi fissati dalla legge, esplica
una propria espressione giuridica sulla struttura e sulla
attività dell’ente.
In attuazione dei principi costituzionali e legislativi, il
presente statuto costituisce l’ordinamento generale del
Comune indirizzandone e regolandone i relativi procedimenti
ed atti.
Il consiglio comunale adegua i contenuti dello statuto al
processo di evoluzione della società civile, assicurando
costante rispondenza tra la normativa statutaria e le
condizioni sociali, economiche e civili della comunità.
Il procedimento per le modifiche dello statuto segue la
disciplina dell’art. 1, comma 1, lettera a) della legge
regionale 11 dicembre 1991, n. 48, ivi comprese le norme
riguardanti le forme di preventiva consultazione popolare.
Art. 4
I regolamenti
I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune
formati ed approvati dal consiglio comunale, al quale spetta
anche l’esclusiva competenza di modificarli ed abrogarli.
I regolamenti sono predisposti ed approvati dalla giunta,
resi noti alla cittadinanza mediante adeguate forme di
pubblicità con le stesse procedure previste per lo statuto,
e sottoposte al consiglio comunale che li approva a
maggioranza assoluta analizzate le eventuali assestazioni
pervenuti nei termini indicati dall’avviso pubblicato che
non deve essere inferiore a giorni 30.
La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e
le disposizioni stabilite dallo statuto e dalle leggi.
I regolamenti, dopo il positivo esame dell’organo
regionale di controllo, sono pubblicati per quindici giorni
consecutivi ed entrano in vigore il giorno successivo
all’ultimo di pubblicazione e vengono inseriti nella
raccolta ufficiale dei regolamenti del Comune.
Il Comune emana regolamenti di organizzazione e di
esecuzione:
a) sulla propria organizzazione;
b) per le materie ad esso demandate dalla legge e dallo
statuto;
c) nelle materie in cui esercita funzioni.
Gli atti amministrativi devono essere emanati nel rispetto
delle norme regolamentari.
I regolamenti comunali, in quanto collegati e
dipendenti dallo statuto, vanno modificati, abrogati o
sostituiti ogni qualvolta viene modificata, abrogata o
sostituita la relativa norma statutaria.
I regolamenti devono essere approvati entro 180 giorni
dall’entrata in vigore del presente statuto, fatta eccezione
per quei regolamenti che lo statuto prevede che debbano
essere adottati contestualmente alla costituzione dei
relativi istituti da regolamentare.
Capo II
Il ruolo e le
finalità del Comune
Art. 5
Trasparenza e lotta
all’attività criminale
I regolamenti comunali dovranno tradurre in norme le
indicazioni contenute nelle vigenti disposizioni di legge e
nella circolare del 19 gennaio 1991 dell’Alto Commissario
per il coordinamento della lotta contro la delinquenza
mafiosa avente per oggetto: "attività normative degli enti
locali al fine del contrasto alle infiltrazioni mafiose",
che suggerisce norme in materia di rapporti con la pubblica
amministrazione su: l’ordine cronologico della trattazione
degli appalti; la composizione delle commissioni
giudicatrici dei concorsi; la concessione di contributi o di
interventi assistenziali; la scelta dei componenti la
commissione edilizia; la programmazione e la priorità delle
opere da eseguire; l’istituzione di albi permanenti di
appaltatori e di fornitori per le opere di manutenzione in
economia; l’istituzione del principio di rotazione per le
attività di progettazione, consulenza e collaudo.
Prima di procedere alle nomine, alle iscrizioni agli albi ed
alle erogazioni di contributi di cui sopra, il Comune dovrà
accertarsi, attraverso apposite certificazioni, che i
soggetti fiduciari non abbiano e non abbiano avuto carichi
penali, nel rispetto della legislazione vigente in materia
di lotta alla criminalità organizzata e delle direttive
emanate dal Ministero degli interni e grazia e giustizia e
dalla Regione Siciliana.
Art. 6
Il ruolo del Comune
Il Comune esercita i propri poteri perseguendo le finalità
stabilite dallo statuto ed i principi generali sanciti
dall’ordinamento.
Coordina l’attività dei propri organi nelle forme più idonee
per recepire, nel loro complesso, i bisogni e gli interessi
generali espressi dalla comunità ed indirizza il
funzionamento della propria organizzazione, affinché
provveda a soddisfarli.
Assume le iniziative e promuove gli interventi
necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per
tutelarne i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a
principi di equità e di solidarietà per il superamento degli
squilibri economici, sociali e culturali esistenti nella
comunità.
Promuove e sostiene le iniziative e gli interventi dello
Stato, della Regione, della Provincia e di altri soggetti
che concorrono allo sviluppo civile, economico e sociale dei
cittadini.
Attiva e partecipa a forme di collaborazione e
cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle
autonomie, per l’esercizio associato di funzioni e servizi
sovra e pluricomunali, con il fine di conseguire più elevati
livelli di efficienza e di efficacia nella gestione; di
ampliare ed agevolare la funzione delle utilità sociali
realizzate da un maggior numero di cittadini, di rendere
economico e perequato il concorso finanziario per le stesse
richiesto.
Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi
con altri soggetti pubblici e privati compresi nell’ambito
territoriale, per favorire e rendere omogeneo il processo
complessivo di sviluppo culturale, economico e sociale della
comunità.
Promuove e tutela lo sviluppo delle risorse naturali,
ambientali, storiche e culturali presenti nel territorio,
per garantire alla collettività una migliore qualità della
vita.
Promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze
sociali, economiche e sindacali all’amministrazione, nelle
forme indicate dallo statuto e dai relativi regolamenti.
Valorizza il contributo della cittadinanza attiva al
governo della comunità locale ed assicura ai cittadini la
facoltà di agire per la tutela dei diritti; assicura il
diritto di accedere all’informazione, agli atti, alle
strutture ed ai servizi dell’amministrazione, nonché il
diritto di presentare istanze, proposte e valutazioni ed il
diritto di udienza interloquendo con l’amministrazione.
Organizza servizi informativi ed educativi per promuovere e
favorire la cittadinanza attiva, secondo i principi
costituzionali.
Riconosce nel lavoro una condizione di libertà ed un diritto
di tutti i cittadini e concorre a realizzare le condizioni
per una generale occupazione.
Sostiene e promuove lo sviluppo dei comparti produttivi
dell’economia locale, per favorire l’occupazione e rendere
effettivo il diritto al lavoro, concorrendo con propri
investimenti allo sviluppo economico ed occupazionale.
Tutela gli interessi dei consumatori attraverso la
razionalizzazione delle attività commerciali e distributive.
Art. 7
Finalità del Comune
Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e
gli strumenti della programmazione e della verifica dei
risultati, in termini di benefici per la cittadinanza.
Ispira la propria azione politico-amministrativa alla piena
realizzazione del pluralismo politico ed istituzionale, in
coerenza ai valori costituzionali.
Il Comune, nell’ambito delle finalità connesse al proprio
ruolo, persegue i seguenti obiettivi:
1) Obiettivi politico-territoriali ed economici
Riconosce i valori ambientali e paesaggistici del
territorio con l’assieme del suo patrimonio archeologico,
storico ed artistico come beni essenziali della comunità e
ne assume la tutela come obiettivo primario della propria
azione amministrativa.
Attraverso la pianificazione territoriale, promuove un
armonico assetto urbano e la qualificazione degli
insediamenti civili, produttivi e commerciali garantendo il
rispetto dei valori ambientali e paesaggistici del
territorio ed attraverso propri piani di sviluppo e
strumenti urbanistici, programma gli insediamenti produttivi
e le infrastrutture per favorire lo sviluppo economico ed
occupazionale, nel settore delle attività turistiche,
industriali, artigianali, agricole e commerciali, operando
per stimolare l’integrazione fra tutti i settori economici.
2) Obiettivi politico-sociali
Promuove ed assume iniziative per l’affermazione dei
valori e dei diritti dell’infanzia e delle fasce deboli.
Riconosce la specificità della questione giovanile,
valorizzando la funzione sociale, educativa e formativa
delle attività culturali e sportive, attraverso la
realizzazione delle necessarie strutture, sostenendo
l’associazionismo dilettantistico.
Promuove gli interventi per la prevenzione del disagio
giovanile.
Opera e concorre al recupero sociale dei giovani a rischio
di emarginazione rimuovendo le discriminazioni sessuali,
fisiche, psichiche ed etniche che limitano l’esercizio
effettivo dei diritti.
Promuove e favorisce un ruolo attivo delle persone
anziane nella società, favorendo, attraverso azioni ed
interventi idonei, la permanenza delle persone anziane nella
comunità familiare, nonché promuovendo e favorendo centri di
aggregazione per persone anziane.
Concorre a mantenere e sviluppare legami culturali, sociali
ed economici con i cittadini e le loro famiglie altrove
emigrati e promuove, inoltre, iniziative per il pieno
inserimento sociale dei cittadini provenienti da altri Paesi
europei o extraeuropei favorendone decorose condizioni di
accoglienza.
3) Obiettivi politico-culturali ed educativi
Attua programmi pedagogici-didattici per le scuole
comunali dell’infanzia (asilo nido e scuola materna) tesi
allo sviluppo delle potenzialità dei bambini.
Promuove l’aggiornamento e la qualificazione del proprio
personale educativo ed il coinvolgimento degli organismi
collegiali di gestione, valorizzando e migliorando i
regolamenti di funzionamento già vigenti nelle istituzioni
educative comunali.
Predispone progetti ed adotta programmi per la diffusione
della cultura, promuovendo l’attività dei circoli e gruppi
culturali presenti nell’ambito comunale.
Valorizza le testimonianze storiche ed artistiche di
tradizione e folklore, promuovendo il recupero e garantendo
la fruibilità da parte della collettività, attraverso il
miglioramento delle strutture archeologiche, museali,
archivistiche-bibliotecarie e teatrali.
Per le finalità di cui sopra, verranno istituiti dal
consiglio comunale:
a) l’osservatorio economico sociale;
b) commissione per le pari opportunità tra i sessi;
c) commissione per lo sport e il tempo libero;
d) commissione ecologica, tutela ambiente e qualità della
vita;
e) commissione culturale;
f) consulta per i servizi socio-assistenziali.
Il Comune armonizza i sistemi e gli orari di
funzionamento dei servizi alle esigenze degli utenti ed
informa l’attività amministrativa ai principi della
partecipazione democratica, della imparzialità e della
trasparenza delle decisioni e degli atti, della
semplificazione delle procedure e del decentramento.
Attua, con apposite norme del presente statuto e dei
regolamenti, le disposizioni stabilite dalla legge 7 agosto
1990, n. 241 e dalla legge Regione Siciliana 30 aprile 1991,
n. 10, garantendo ai cittadini interessati la partecipazione
al procedimento amministrativo.
Il Comune, per il raggiungimento delle predette finalità e
per la gestione ottimale dei servizi, che per la loro
articolazione e natura, non possono esser gestite
direttamente, sottolinea il carattere imprenditoriale della
gestione degli stessi e la connessa promozione dello
sviluppo economico e civile della comunità.
Valorizza l’elasticità di funzionamento, la snellezza
decisionale, la possibilità di regolare e di predisporre
condizioni che, in un contesto di variabili, consentono di
modificare clausole e/o convenzioni, inerenti servizi ed
interventi, in relazione alla valutazione dei risultati
ottenuti.
A tale scopo, tra le forme possibili di gestione, il
Comune può predisporre:
a) la partecipazione a consorzi, ad azienda speciale
consorziale od a società per azioni a prevalente capitale
pubblico;
b) la stipulazione di apposita convenzione con altri Comuni
per svolgere in modo coordinato servizi e funzioni;
c) la concessione a terzi;
d) apposita istituzione per l’esercizio di servizi sociali
non aventi rilevanza imprenditoriale.
Capo III
Gli elementi
costitutivi
Art. 8
Natura giuridica
Il Comune è persona giuridica territoriale, i suoi elementi
costitutivi sono: il territorio, la popolazione e la
personalità giuridica.
Il territorio è la circoscrizione entro la quale il Comune
può esercitare le proprie potestà e nei cui confronti vanta
un diritto assoluto, che comporta l’impossibilità di
variazioni territoriali, senza il suo consenso e la
titolarità della difesa dello stesso contro eventuali
usurpazioni.
L’esercizio di tale potestà non è limitato, nell’ambito del
territorio, ai cittadini residenti, ma si estende a tutti
coloro i quali vi si trovano anche occasionalmente.
La popolazione è l’elemento personale dell’ente ed è
costituita da tutti i cittadini iscritti nei registri
anagrafici e che abbiano nel Comune la loro dimora abituale
(cittadini residenti).
La personalità giuridica, determinata dalla legge,
comporta la titolarità dei diritti e poteri pubblici. Come
titolare di diritti e di poteri pubblici il Comune ha una
propria condizione istituzionale che costituisce lo "status"
a cui il Comune stesso ha diritto.
Connesso con la personalità giuridica è il diritto al nome,
allo stemma e ad altri segni distintivi.
Il Comune è un ente locale autonomo, che rappresenta la
propria comunità; è dotato di potestà normativa limitata
alla emanazione di norme regolamentari, cioè di norme
generali ed astratte che vincolano le persone soggette alla
potestà di imperio del Comune stesso.
In quanto ente autarchico ha capacità di esercitare una
potestà amministrativa e tributaria.
Esercita le funzioni amministrative proprie, funzioni
delegate dallo Stato, funzioni delegate dalla Regione e
dalla Provincia regionale.
Art. 9
Territorio e sede
Il territorio del Comune comprende la parte del suolo
nazionale delimitata con il piano topografico di cui
all’art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato
dall’Istituto centrale di statistica.
La sede legale del Comune è nel capoluogo presso il palazzo
municipale, ove di regola si svolgono le adunanze degli
organi elettivi collegiali.
In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il
consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria
sede.
Art. 10
Circoscrizioni di
decentramento comunale
Il Comune articola il proprio territorio in circoscrizioni
di decentramento, quali organismi di partecipazione, di
consultazione e di gestione dei servizi di base, di
esercizio delle funzioni delegate dal Comune, nonché quale
ambito di altri organismi di partecipazione dei cittadini.
L’ambito territoriale, l’organizzazione e le funzioni delle
circoscrizioni sono disciplinate da apposito regolamento
comunale, sulla base di una articolazione territoriale
coincidente con gli ambiti di altre realtà educative,
sanitarie, sociali ed ambientali e finalizzata ad una
erogazione ottimale dei servizi dell’utenza.
Il numero delle circoscrizioni non potrà essere inferiore a
tre.
Art. 11
Organi della
circoscrizione
Gli organi della circoscrizione sono:
1) il consiglio di circoscrizione;
2) il presidente.
Il consiglio di circoscrizione esprime le esigenze
della popolazione circoscrizionale nell’ambito dell’unità
comunale.
Il presidente convoca e presiede il consiglio,
rappresenta la circoscrizione, svolge le funzioni attribuite
dallo statuto e dal regolamento, nonché quelle eventualmente
delegate dal sindaco, anche come ufficiale di Governo,
sovrintende al funzionamento dei servizi e dell’ufficio di
circoscrizione.
Il segretario organizza l’attività dei servizi e
dell’ufficio della circoscrizione, cura l’istruttoria delle
deliberazioni, esprime eventuali osservazioni, da inserire
nel testo dell’atto sul mancato rispetto delle norme
statutarie regolamentari, è responsabile delle procedure
attuative delle deliberazioni e né cura la pubblicazione,
partecipa alle riunioni del consiglio e ne redige i relativi
verbali, assiste il presidente.
Art. 12
Nomina degli organi
Il consiglio di circoscrizione è eletto a suffragio diretto,
secondo le norme fissate per l’elezione dei consigli dei
Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, dagli
iscritti alle liste elettorali delle sezioni comprese nel
suo territorio.
Il presidente è eletto dal consiglio nel suo seno, a
maggioranza assoluta dei membri assegnati, mediante
votazione a scrutinio palese.
Le votazioni sono indette dal consigliere anziano,
nel numero massimo di tre. Qualora in nessuna di esse si
raggiunge la maggioranza richiesta e siano trascorsi
sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti, si procede
a convocare altre due votazioni con la presenza di almeno la
metà dei consiglieri assegnati. Se in entrambe le votazioni
nessun candidato ha acquisito la maggioranza dei voti
legalmente espressi, si procede nella stessa seduta al
ballottaggio fra i due candidati più votati nella seconda
votazione ed è proclamato eletto colui che acquisisce il
maggior numero di voti; in caso di parità di voti è eletto
il più anziano di età.
Il segretario è nominato dalla giunta comunale tra i
dipendenti di ruolo di idonea qualifica.
Art. 13
Il regolamento dei
consigli di circoscrizione
Il regolamento del decentramento e della partecipazione
disciplina l’organizzazione e le funzioni delle
circoscrizioni.
Il regolamento deve prevedere la disciplina delle seguenti
materie:
- la definizione dell’ambito territoriale, le attribuzioni,
il funzionamento degli organi della circoscrizione;
- l’elezione dell’ufficio di presidenza, con voto limitato
ad uno, nel cui seno il consiglio elegge il vice presidente;
- le modalità per l’elezione del presidente e dei consigli
di circoscrizione e la loro durata in carica;
- il numero dei componenti dei consigli di circoscrizione;
- il funzionamento degli organi della circoscrizione;
- le modalità procedurali per l’esercizio del diritto
d’iniziativa, al fine di sottoporre al consiglio comunale
proposte di deliberazioni, o mozioni;
- l’assegnazione del personale in numero ed in qualifica
adeguato alle esigenze operative nelle singole
circoscrizioni;
- le norme per la convocazione di pubbliche assemblee per la
discussione di problemi inerenti alla circoscrizione;
- le norme relative alla tenuta della contabilità
circoscrizionale.
Art. 14
Ambito di
applicazione dell’azione amministrativa
Il Comune esercita le sue funzioni ed i suoi poteri
nell’ambito dei confini geografici, che delimitano la
superficie del suo territorio e può estendere i suoi
interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori
dello stesso all’estero, attraverso la cura dei loro
interessi generali sul proprio territorio e la cura di
iniziative assistenziali a favore dei suddetti soggetti
dimoranti temporaneamente in altro Comune.
Art. 15
Stemma e gonfalone
Lo stemma ed il gonfalone del Comune sono quelli storici.
Nelle cerimonie ufficiali, l’insegna del Comune è il
gonfalone.
Detta insegna deve essere sempre accompagnata dal sindaco o
da un assessore delegato e scortata dai vigili urbani del
Comune.
L’uso e la riproduzione di tali simboli per fini non
istituzionali sono vietati.
Titolo II
ORDINAMENTO STRUTTURALE
Capo IV
Organi del
Comune
Art. 16
(come modificato ed integrato
in S.S. G.U.R.S. 3 agosto 1996 n. 39)
(N.B. Vedi integrazione in fondo al documento)
Gli organi elettivi del Comune
Sono organi del Comune: il consiglio, la giunta, il sindaco,
ai quali si applicano le norme vigenti in materia di
elezione e nomina, durata in carica e, inoltre di
ineleggibilità, incandidatura, incompatibilità, sospensione,
rimozione, decadenza, dimissioni e responsabilità.
Il consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo
politico-amministrativo.
La giunta è organo di promozione, iniziativa e di
amministrazione.
Il sindaco, nella qualità di capo dell’amministrazione
comunale, è il legale rappresentante dell’ente; per i
servizi di competenza statale, è ufficiale di Governo.
Gli amministratori comunali rappresentano l’intera
comunità senza vincolo di mandato, essi debbono astenersi
dal partecipare alle deliberazioni che investono interessi
propri o di parenti e dal prendere parte, direttamente, a
servizi o forniture continuative e ad appalti, giusto art.
176 dell’O.EE.LL.; hanno il dovere di intervenire alle
sedute dell’organo di cui fanno parte.
Art. 17
I Consiglieri Comunali
Il consigliere esercita il diritto di iniziativa per tutti
gli atti di competenza del consiglio comunale e può
formulare interrogazioni e mozioni.
Il sindaco è tenuto a rispondere per iscritto, entro trenta
giorni dalla presentazione, alle interrogazioni presentate
dai consiglieri.
Le mozioni, presentate da almeno tre consiglieri, saranno
iscritte e discusse nella prima riunione consiliare utile,
nella quale il sindaco esporrà la posizione
dell’amministrazione.
Ogni consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del
Comune e delle aziende o enti da esso dipendenti tutte le
notizie e le informazioni utili all’espletamento del
mandato, di prendere visione dei provvedimenti e degli atti
preparatori in essi richiamati e di ottenere, senza spese,
copia degli atti deliberativi, secondo le forme e i modi
disciplinati dall’apposito regolamento, ma è tenuto ai
segreti di ufficio nei casi specificatamente determinati
dalla legge.
I consiglieri qualora non intervengano senza
giustificato motivo a tre sedute consecutive vengono
dichiarati decaduti su istanza di un componente il collegio
o di qualunque elettore del Comune e previa contestazione.
La proposta di decadenza non può essere esaminata prima di
dieci giorni dalla notifica giudiziale all’interessato ed è
approvata, mediante scrutinio segreto, a maggioranza
assoluta dei consiglieri in carica.
Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale sono
presentate al consiglio, sono irrevocabili, immediatamente
efficaci e non necessitano di presa d’atto.
Art. 18
Il Consiglio Comunale
Il consiglio comunale determina l’indirizzo politico,
amministrativo ed economico del Comune e ne controlla
l’attuazione, esercita la potestà decisionale, normativa e
di autorganizzazione, in conformità alle leggi e alle norme
statutarie.
Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle
leggi statali e regionali e dal presente statuto, in
particolare, ha competenza per gli atti previsti dall’art.
32 della legge n. 142/90, così come recepito dalla legge
regionale n. 48/91 e modificato dall’art. 26 della legge
regionale n. 7/92.
Delibera, altresì, con voto limitato, come previsto
dalla legge o dal regolamento, le nomine di commissioni,
comitati, organismi vari, i cui componenti debbano essere
scelti fra nominativi segnalati da organi esterni o in cui
deve essere garantita la presenza della minoranza.
L’esercizio delle funzioni e delle competenze consiliari non
può essere delegato.
Esplica la funzione di indirizzo mediante risoluzioni e
ordini del giorno, contenenti obiettivi, principi e criteri
informatori dell’attività dell’ente.
Determina le scelte politico-amministrative con l’adozione
degli atti fondamentali di carattere normativo,
programmatorio, organizzativo, negoziale.
Esercita il controllo politico-amministrativo
mediante la revisione economica e finanziaria, avvalendosi
della collaborazione dei revisori dei conti; l’istituzione
di commissioni speciali, come previsto dal regolamento;
l’istituzione di commissioni di indagine, come previsto
dall’articolo successivo; segnalando all’Assessorato degli
enti locali, per l’applicazione dell’art. 40 della legge n.
142/90, così come recepito dalla legge regionale n. 48/91,
le ripetute e persistenti violazioni degli obblighi previsti
dal secondo comma dell’art. 27 della legge regionale 26
agosto 1992, n. 7; esprimendo le proprie valutazioni sulla
composizione della giunta, come previsto dall'art. 12 della
legge regionale n. 7/92, e sulla relazione semestrale di cui
all’art. 17 della legge regionale n. 7/92; promuovendo la
consultazione sulla rimozione del sindaco, come previsto
dall’art. 18 della legge regionale n. 7/92.
L’elezione, la composizione e la durata in carica del
consiglio sono regolate dalla legge, così come le indennità
e lo status dei consiglieri, salvo quanto previsto dal
presente statuto.
Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate da chi ha
riportato il maggior numero di voti di preferenza.
Art. 19
Commissione di indagine
Il consiglio comunale, per effettuare accertamenti su fatti,
atti, provvedimenti e comportamenti ritenuti di rilevante
interesse pubblico su materie attinenti l’amministrazione
comunale, può deliberare l’istituzione di una commissione di
indagine, definendone nel contempo l’oggetto, l’ambito e il
termine per riferire all’assemblea consiliare.
La commissione, nominata dal presidente del consiglio su
designazione dei capigruppo, che designeranno anche
eventuali sostituti, è composta da consiglieri comunali in
rappresentanza e proporzionalmente alla consistenza di ogni
gruppo consiliare.
La commissione è presieduta dal presidente del consiglio o
da un suo delegato, che ne coordina l’attività, può disporre
audizioni ed attivare l’accesso a tutti gli atti, anche di
natura riservata, relativi all’oggetto dell’inchiesta.
La commissione, per l’espletamento dell’incarico, ha
il potere di ascoltare gli amministratori, i rappresentanti
del Comune, il segretario e gli altri dipendenti, così come
può convocare i terzi pubblici o privati a qualsiasi titolo
o funzione ricoperta interessati dall’oggetto dell’indagine
a tutela di superiori interessi pubblici o collettivi.
Ha, inoltre, diritto di accesso, mediante esame ed eventuale
copia, a tutti gli atti e documenti, anche di natura
riservata, in possesso degli uffici comunali. I verbali
della commissione saranno redatti da un dipendente del
Comune incaricato dal presidente.
I verbali, le audizioni e i risultati restano
riservati fino alla presentazione al consiglio della
relazione finale, che esporrà i fatti accertati ed i
risultati dell’indagine escludendo ogni riferimento non
connesso o non utile all’indagine stessa.
Il consiglio comunale, preso atto della relazione, adotta
gli eventuali provvedimenti di competenza o esprime agli
organi competenti i propri giudizi e orientamenti.
Art. 20
Adunanze e sedute
Nella prima adunanza del neo consiglio comunale, convocato
ai sensi dell’art. 19 della legge regionale n. 7/92,
espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga,
si procede, come previsto dal primo comma del citato
articolo, all’elezione del presidente del consiglio e,
successivamente, di un vice presidente a maggioranza
semplice.
Tutte le adunanze, con eccezioni per le operazioni di
giuramento, di convalida, di surroga e di elezione del
presidente del consiglio svolte nella prima adunanza, per le
quali la presidenza è assunta dal consigliere anziano, sono
presiedute dal presidente del consiglio o da chi ne fa le
veci, come previsto dal secondo comma dell’art. 19 della
legge regionale n. 7/92.
Il presidente dirige il dibattito ed esercita i poteri
previsti dal regolamento per garantire l’osservanza delle
norme, la regolarità della discussione e delle deliberazioni
e per mantenere l’ordine, inoltre, come previsto dal
regolamento, garantisce le prerogative e i diritti dei
consiglieri ed assicura il rispetto delle minoranze.
Sia nella prima adunanza che in quelle successive, in
caso di vacanza, bisognerà procedere, fermo restando quando
previsto dal terzo comma dell’art. 174 dell’O.EE.LL., alla
surroga dei consiglieri mancanti.
Tutte le sedute sono pubbliche, salvo i casi previsti dal
regolamento e, comunque, ogni qualvolta si debbano esprimere
giudizi morali su persone.
Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a
partecipare alle riunioni del consiglio. Il regolamento
disciplinerà le modalità di partecipazione e di intervento,
senza diritto di voto, del sindaco e degli altri assessori.
Art. 21
Sessioni e convocazioni
Il consiglio comunale è convocato dal presidente e si
riunisce in sessione ordinaria obbligatoriamente tre volte
l’anno: entro il mese di marzo in occasione della
programmazione delle funzioni e dei servizi trasferiti dalla
Regione; entro giugno anche per l’approvazione del conto
consuntivo; entro ottobre in concomitanza dell’approvazione
del bilancio.
Può essere riunito, in sessione straordinaria, in ogni altro
periodo dell’anno:
a) per determinazione del presidente;
b) per richiesta del sindaco;
c) per richiesta di 1/5 dei consiglieri comunali.
Nei casi previsti dalle lett. b) e c), l’adunanza deve
essere tenuta entro 20 giorni dalla richiesta. Trascorso
infruttuosamente tale termine il consiglio sarà convocato
dal vice presidente al quale il segretario comunale darà
tempestiva comunicazione.
La ripetuta e ingiustificata omissione della
convocazione del consiglio può comportare per entrambi la
revoca dell’incarico, con apposita deliberazione consiliare
assunta a maggioranza assoluta dei componenti.
Inoltre il consiglio si riunisce su iniziativa delle
autorità competenti o di eventuali commissari "ad acta".
L’avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno,
dovrà essere consegnato dal messo comunale, nella residenza
o nel domicilio eletto obbligatoriamente nel Comune, con le
procedure previste dall’art. 155 e seguenti del c.p.c.
almeno 5 giorni liberi prima di quello stabilito per
l’adunanza in sessione ordinaria; almeno 3 giorni liberi
prima di quello stabilito per l’adunanza in sessione
straordinaria; almeno 24 ore prima per i casi di urgenza o
per gli oggetti da trattarsi in aggiunta all’ordine del
giorno di una sessione già convocata. Il consiglio, qualora
non riconosca gli estremi dell’urgenza, rinvia la
trattazione ad altra data.
Negli stessi termini di cui al comma precedente,
l’avviso di convocazione e l’ordine del giorno dovranno
essere pubblicato all’albo pretorio, a cura del segretario,
e negli appositi spazi individuati dal regolamento.
L’ordine del giorno, che dovrà indicare in modo chiaro
l’oggetto su cui il consiglio è chiamato a deliberare, è
predisposto dal presidente che stabilisce l’ordine della
discussione degli adempimenti del sindaco, mentre per le
altre proposte sarà rispettato l’ordine di presentazione
delle richieste. Le proposte previste dall’art. 179 dell’O.EE.LL.
sono inserite nella prima sessione utile.
La sessione non potrà essere chiusa se non verranno trattati
tutti gli argomenti iscritti all’ordine del giorno.
Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se
non sia stata iscritta all’ordine del giorno e se gli atti
non siano stati messi a disposizione dei consiglieri almeno
tre giorni prima o ventiquattro ore prima nei casi di
urgenza.
Art. 22
Validità delle sedute e
delle deliberazioni
Il Consiglio Comunale è riunito validamente quando è
presente il numero di consiglieri previsto dall’art. 30
della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, salvo che non sia
necessaria una maggioranza speciale richiesta dalla legge,
dal presente statuto o dall’apposito regolamento.
Per la validità delle adunanze si applicano le disposizioni
dell’art. 30 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9,
integrata da quelle del regolamento, che disciplinerà,
altresì, la partecipazione di persone estranee al consiglio.
Il numero legale sarà verificato ogni qualvolta si dovrà
procedere ad una qualsiasi votazione.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei
presenti compresi gli astenuti, fatti salvi i casi in cui è
richiesta una maggioranza qualificata o quando, in caso di
elezioni, la votazione avviene con voto limitato; in quest’ultimo
caso sono eletti i soggetti che hanno riportato il maggior
numero di voti. In caso di parità si procede a ballottaggi.
Le votazioni saranno effettuate come previsto
dall’art. 184 dell’ordinamento EE.LL.
Sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei
consiglieri in carica le delibere aventi per oggetto:
regolamenti, bilancio, conto consuntivo, mutui a carico del
bilancio, forme di gestione dei servizi, piani territoriali
e urbanistici, forme associative e di cooperazione.
I verbali delle sedute e quelli delle deliberazioni, che
indicheranno gli intervenuti, i punti essenziali della
discussione nonché il numero dei voti espressi a favore e
contro ogni proposta, saranno redatti a cura del segretario
comunale, che si avvarrà del personale dell’ente, e
approvati nella seduta successiva alla loro pubblicazione,
come previsto dal regolamento, che stabilirà anche le
modalità di inserimento delle dichiarazioni di voto, di
approvazione e di rettifica dei verbali.
Art. 23
I gruppi consiliari - I
capigruppo e le commissioni consiliari
I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto
previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al
segretario comunale.
Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della
designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri
che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni
lista.
Il regolamento deve prevedere la conferenza dei capigruppo e
le relative attribuzioni.
La conferenza dei capigruppo interviene per concordare il
calendario dei lavori del consiglio, l’inserimento di
argomenti all’ordine del giorno, il loro aggiornamento
nonché i modi e i tempi della discussione.
La giunta mantiene rapporti con i gruppi consiliari ed
assicura agli stessi, per l’assolvimento delle loro
funzioni, la disponibilità di locali, personale, servizi e
mezzi finanziari, in conformità alle decisioni del
consiglio.
Al fine di favorire il migliore esercizio delle
funzioni ed un apporto costruttivo di tutti i gruppi
consiliari sui programmi e i metodi dell’azione
amministrativa, il consiglio esercita le proprie funzioni
con il supporto delle commissioni, costituite nel proprio
seno, con criterio proporzionale stabilito dal relativo
regolamento, nel quale saranno determinati i poteri, la
disciplina dell’organizzazione e le forme di pubblicità dei
lavori, prevedendo, altresì, forme di consultazione di
rappresentanti degli interessi diffusi.
Le commissioni hanno il ruolo di agevolare e snellire i
lavori del consiglio, svolgendo attività preparatoria in
ordine alle proposte di deliberazioni ed alle altre
questioni sottoposte al consiglio.
A loro volta le stesse commissioni possono formulare
proposte di provvedimenti di loro competenza riguardanti
l’attività amministrativa.
Art. 24
La giunta municipale
La giunta municipale è composta dal sindaco che la
presiede, e da dieci assessori.
E’ nominata dal sindaco, come previsto dall’art. 12 della
legge regionale n. 7/92, che ne sceglie i componenti tra i
consiglieri ovvero tra gli elettori del Comune in possesso
dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale e a
sindaco.
Agli assessori si applicano le vigenti norme in materia di
ineleggibilità, incompatibilità, sospensione, rimozione e
decadenza previste per i consiglieri e per il sindaco e,
inoltre, i divieti previsti dall’art. 12 della legge
regionale n. 7/92.
Il sindaco può delegare a singoli assessori, con apposito
provvedimento, determinate sue attribuzioni, possibilmente
per gruppi di materie omogenee ed, eventualmente, con delega
a firmare gli atti relativi alle funzioni istruttorie ed
esecutive.
Il sindaco può, in ogni tempo revocare uno o più componenti
della giunta con le procedure previste dal citato art. 12
della legge regionale n. 7/92.
Tutti i provvedimenti sindacali di cui ai commi
precedenti, oltre che comunicati ai soggetti previsti
dall’art. 12 della legge regionale n. 7/92, dovranno essere
portati a conoscenza del segretario comunale, dei
responsabili dei servizi e pubblicati all’albo pretorio.
Gli assessori, prima di essere immessi nell’esercizio delle
loro funzioni, prestano giuramento secondo la formula
stabilita per i consiglieri in presenza del segretario
comunale, che redige processo verbale.
Il rifiuto comporta la decadenza dalla carica come previsto
dall’art. 15 della legge regionale n. 7/92.
Art. 25
Funzionamento
La giunta è convocata e presieduta dal sindaco o dal suo
sostituto che stabilisce l’ordine del giorno, tenuto conto
anche degli argomenti proposti dagli assessori e, tranne
comprovati casi di urgenza, delle proposte di deliberazione
depositate in segreteria con l’attestazione del segretario
di compiuta istruttoria.
Le modalità di convocazione e di funzionamento sono
stabilite dalla stessa giunta.
La giunta delibera con l’intervento della maggioranza dei
componenti e adotta gli atti a maggioranza assoluta dei
presenti, compresi gli astenuti.
Le sedute non sono pubbliche, ma possono essere invitati ad
assistervi i responsabili dei servizi per fornire elementi
valutativi.
I verbali delle deliberazioni saranno redatti a cura del
segretario comunale, dai dipendenti dell’ente.
Art. 26
Attribuzioni
Oltre alle competenze attribuitele dalla legge, dallo
statuto e dai regolamenti, la giunta compie i seguenti atti.
Nell’attività propositiva e di impulso:
a) predispone gli schemi dei regolamenti e gli atti
programmatori, sviluppando le direttive e gli indirizzi del
consiglio;
b) formula proposte al consiglio, affinché possa esprimere
valutazioni e direttive, sui servizi e le relative tariffe;
c) prepara lo schema di bilancio e la relazione
programmatica, il programma delle OO.PP., la relazione
illustrativa al conto consuntivo.
Nell’attività di amministrazione:
d) approva progetti, preventivi, istanze di finanziamento,
incarichi; adotta tutti i provvedimenti che comportano
impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio con
esclusione di quelli di cui alle lett. l) e m) dell’art. 32
della legge n. 142/90, così come recepito e modificato dalla
legge regionale n. 48/91;
e) delibera le liquidazioni che non siano attribuite dalla
legge o dal regolamento al sindaco o al segretario o ai
dirigenti;
f) forma i ruoli dei tributi e delle entrate patrimoniali,
adegua le relative tariffe alle disposizioni in materia di
finanza locale;
g) dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e
donazioni;
h) autorizza il sindaco a stare in giudizio come attore o
convenuto ed approva transazioni che non impegnano più
bilanci;
i) adotta le deliberazioni di variazioni di cassa e di
prelevamento dal fondo di riserva;
l) recepisce i contratti di lavoro e gli accordi sindacali;
m) adotta, nel rispetto dei relativi regolamenti, tutti i
provvedimenti in materia di concorsi, di assunzioni e gli
atti relativi ai dipendenti quando non siano di competenza
di altri organi, compresi i provvedimenti disciplinari
superiori alla censura.
Inoltre, svolge attività di iniziativa, impulso e
raccordo con gli organi di partecipazione.
Art. 27
Il sindaco
Il sindaco è il capo dell’amministrazione comunale con
funzioni di rappresentanza, di sovrintendenza e di
amministrazione.
Il sindaco o chi ne fa legalmente le veci, esercita, ai
sensi dell’art. 38 della legge n. 142/90, le funzioni di
ufficiale di Governo.
Esercita, altresì, le funzioni attribuitegli direttamente
dalle leggi statali, regionali, dal presente statuto e dai
regolamenti comunali.
Per l’esercizio delle sue funzioni, il sindaco si avvale
degli uffici comunali.
La legge e le norme del presente statuto disciplinano
l’elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità,
lo status e le cause di cessazione dalla carica.
Art. 28
Elezione del sindaco
Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dai
cittadini iscritti nelle liste elettorali, come previsto
dalle vigenti norme regionali in materia, che si applicano
anche in materia, di eleggibilità, incandidabilità,
incompatibilità, sospensione, rimozione e decadenza.
Per le operazioni e la procedura di proclamazione e per le
operazioni di convalida, si applicano gli artt. 8, 9, 10 e
11 della legge regionale n. 7/92.
Il sindaco presta giuramento dinnanzi al prefetto della
Provincia.
In caso di cessazione dalla carica del sindaco per
decadenza, dimissioni o morte si applicano le norme
dell’art. 16 della legge regionale n. 7/92.
Qualora il consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, promuova la procedura per la rimozione del
sindaco si applicherà quanto previsto dall’art. 18 della
legge regionale n. 7/92.
Art. 29
Competenze
Il sindaco, quale capo dell’amministrazione, oltre alle
competenze previste dall’art. 12 della legge regionale n.
7/92, convoca e presiede la giunta, compie tutti gli atti di
amministrazione che dalla legge e dallo statuto non siano
specificatamente attribuiti ad altri organi del Comune, al
segretario o ai dirigenti. In particolare:
1) rappresenta l’amministrazione comunale, firmando:
istanze, richieste, autorizzazioni, proposte e tutti gli
altri atti di rappresentanza politica;
2) rappresenta il Comune anche in giudizio e promuove le
azioni possessorie e gli atti conservativi; partecipa nomine
e incarichi; comunica accertamenti e decisioni; emana
intimazioni, diffide, avvisi e bandi;
3) vigila sull’osservanza dei regolamenti comunali e
sull’espletamento del servizio di polizia municipale;
4) convoca i comizi per i referendum consultivi;
5) adotta le ordinanze ordinarie, previste dalla legge e dai
regolamenti;
6) rilascia tutte le autorizzazioni, concessioni, licenze di
competenza del Comune;
7) emette i provvedimenti di occupazione di urgenza o di
espropriazione di competenza del Comune;
8) stipula le convenzioni del Comune e adotta gli atti
prodromici e conseguenziali;
9) indice conferenze di servizi, promuove accordi di
programma e rappresenta il Comune attuando gli indirizzi
dell’organo comunale competente;
10) rilascia certificati, attestati, stati di famiglia e
tutti gli altri atti connessi alle funzioni esercitate o
attribuite all’ente e può delegare queste funzioni nei casi
consentiti dalla legge;
11) adotta i provvedimenti concernenti il personale che la
legge, lo statuto, il regolamento non attribuiscono al
segretario o alla giunta.
12) attribuisce le funzioni di messo comunale;
13) convoca e presiede, come previsto dal regolamento, la
conferenza interorganica per correlare, con il presidente
del consiglio, i capigruppo, il segretario e i dirigenti, i
tempi e l’attività dell’esecutivo con quelli del consiglio
comunale.
Art. 30
Attribuzioni
Il sindaco, nell’esercizio delle funzioni e dei doveri
propri della carica:
a) dirige e coordina l’attività politico-amministrativa del
Comune e dei singoli assessori e può sospendere l’adozione
di singoli atti, eventualmente sottoponendoli all’esame
della giunta per assicurarne l’unità di indirizzo;
b) sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici,
impartisce direttive al segretario comunale sull’ordine
prioritario dei fini individuati dagli organi di Governo e
in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza
sull’intera gestione amministrativa;
c) acquisisce, presso tutti gli uffici e servizi,
informazioni ed atti riservati per l’espletamento delle sue
funzioni di sovrintendenza;
d) promuove indagini e verifiche amministrative
sull’attività del Comune;
e) vigila sulla regolare trattazione degli affari affidati a
ciascun assessore, con facoltà di modificare, revocare,
avocare o delegare le funzioni ad altro assessore;
f) promuove ed assume iniziative per assicurare
l’osservanza, da parte di uffici e servizi di aziende
speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune,
degli obiettivi e degli indirizzi degli organi collegiali,
disponendo l’acquisizione di atti, documenti ed
informazioni;
g) ogni 6 mesi presenta una relazione scritta al consiglio
sullo stato di attuazione del programma e sull’attività
svolta nonché su fatti particolarmente rilevanti;
h) può conferire incarichi a tempo determinato a esperti,
come previsto dall’art. 14 della legge regionale n. 7/92.
Art. 31
Vice sindaco e delegati
Il vice sindaco, nominato dal sindaco è l’assessore che, nei
casi di assenza e impedimento del sindaco, lo sostituisce
nell’esercizio di tutte le sue funzioni.
Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del vice
sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del sindaco
secondo l’ordine di anzianità in relazione all’età.
Delle deleghe attribuite al vice sindaco ed agli assessori
deve essere data comunicazione al consiglio ed agli altri
organi previsti dalla legge ed ai responsabili dei relativi
servizi.
Art. 32
Sindaco e giunta:
assunzione e cessazione della carica
Il sindaco entra in carica dopo le operazioni di
convalida da parte del CO.RE.CO. previste dall’art. 11 della
legge regionale n. 7/92; la giunta dopo la nomina da parte
del sindaco.
Il sindaco e la giunta assumono tutte le loro funzioni dopo
aver prestato il giuramento prescritto dall’art. 15 della
legge regionale n. 7/92. Le dimissioni del sindaco e degli
assessori sono depositate nella segreteria o formalizzate in
sedute degli organi collegiali; sono irrevocabili,
definitive e non necessitano di presa d’atto.
In caso di cessazione della carica del sindaco per
decadenza, dimissioni o morte si applicano le norme di cui
agli artt. 16 e 18 della legge regionale n. 7/92.
La cessazione dalla carica del sindaco, per qualsiasi
motivo, comporta la cessazione dalla carica dell’intera
giunta.
Capo V
Organi
burocratici e organizzazione degli uffici e del personale
Art. 33
Il segretario comunale
Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive del
sindaco, da cui dipende funzionalmente, sovraintende allo
svolgimento delle funzioni dei dirigenti, coordinandone
l’attività per realizzare l’unitarietà dell’attività
amministrativa e per il perseguimento degli indirizzi e
delle direttive espresse dagli organi elettivi.
Per la realizzazione degli obiettivi dell’ente esercita
l’attività di sua competenza con potestà di iniziativa ed
autonomia di scelta degli strumenti operativi e con
responsabilità di risultato.
Art. 34
Attribuzioni del
segretario
Al segretario comunale sono affidate attribuzioni di
carattere gestionale, consultive, di sovrintendenza e
coordinamento, di legalità e di garanzia secondo le norme
previste dalla legge e dal presente statuto.
Cura l’attuazione dei provvedimenti ed è responsabile
dell’istruttoria delle deliberazioni da sottoporre
all’approvazione del consiglio e della giunta ed esercita
tale funzione sia nei confronti del settore a cui compete
formulare la proposta, sia attivando i responsabili dei
servizi tenuti ad esprimere i pareri e le attribuzioni
previste dalla legge.
Può richiedere il perfezionamento delle proposte e
l’approfondimento dei pareri, precisandone i motivi.
Completa l’istruttoria con il suo parere in merito alla
legittimità della proposta.
Provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle
riunioni della giunta e del consiglio, senza diritto di
voto, esprimendo il suo parere in merito alla legittimità di
proposte, procedure e questioni sollevate durante le
riunioni.
Assicura, a mezzo di funzionari da lui designati, la
redazione dei verbali delle adunanze, secondo le norme
stabilite dal regolamento.
Convoca e presiede la conferenza dei dirigenti e la
conferenza di programma.
Cura la pubblicazione all’albo pretorio e la trasmissione
degli atti deliberativi all’organo di controllo.
Riceve l’atto di dimissione del sindaco e le proposte di
revoca e la mozione di sfiducia costruttiva.
Presiede l’ufficio comunale per le elezioni in occasione
delle consultazioni popolari e dei referendum.
Oltre a svolgere le attribuzioni di sovrintendenza,
direzione, coordinamento, di legalità e garanzia, nonché
quelle specificatamente attribuitegli dalla legge, il
segretario comunale ha competenza gestionale per quegli atti
che non comportano attività deliberative e che non sono
espressamente attribuite dallo statuto agli organi elettivi
nonché per quegli atti che sono espressioni di
discrezionalità tecnica.
Art. 35
Vice segretario
Il vice segretario è scelto fra i funzionari amministrativi
di livello apicale dell’ente in possesso dei requisiti
prescritti dalle vigenti disposizioni dell’ordinamento
regionale per gli enti locali nei modi indicati dal
regolamento.
Fa parte dell’ufficio di segreteria generale e coadiuva il
segretario nell’attività di controllo degli atti e di
coordinamento dell’attività dei settori, lo sostituisce di
diritto in tutte le funzioni nei casi di assenza,
impedimento o di vacanza.
Come gli altri dirigenti è soggetto a trasferimento ad altro
settore ed a revoca nei casi indicati dalla legge e dal
regolamento.
In caso di vacanza, assenza o impedimento, la giunta può
incaricare allo svolgimento di funzioni vicarie od
ausiliarie del segretario comunale un funzionario direttivo
in possesso di laurea in giurisprudenza, o titolo
equipollente del ruolo amministrativo, scelto per provati
requisiti e capacità professionali come da disciplina del
regolamento organico.
Il vice segretario svolge le funzioni vicarie del
segretario generale,esprimendo anche il parere sotto il
profilo di legittimità, in ordine alle proposte di
deliberazioni trattate e formalizzate nella seduta in cui lo
stesso sostituisce il segretario titolare.
Art. 36
Principi strutturali ed
organizzativi degli uffici
L’organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini
istituzionali dell’ente secondo le norme del regolamento, è
articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse
collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi
assegnati.
Essa deve essere improntata a criteri di autonomia
operativa, funzionalità ed economicità di gestione e secondo
principi di professionalità e responsabilità.
Art. 37
Personale
Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle
prestazioni del personale attraverso l’ammodernamento delle
strutture, la formazione, la qualificazione professionale e
la responsabilizzazione dei dipendenti.
La pianta organica generale ed il regolamento organico
definiscono le qualifiche, le funzioni, i livelli
professionali e di responsabilità organizzativa del
personale dell’ente in conformità ai principi fissati dalla
legge e dallo statuto e sentite le organizzazioni sindacali.
Il personale comunale è inserito in un unico ruolo organico
ed è assunto mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla
legge.
Nel rispetto delle dotazioni dell’organico generale, il
regolamento prevede criteri di flessibilità nelle dotazioni
di personale ai singoli settori di attività dell’ente in
rapporto alle necessità dei servizi riconosciute dalla
giunta, sentiti il segretario, i dirigenti e le OO.SS.
Il regolamento indica le qualifiche funzionali alle
quali è consentito l’accesso per selezione interna ed
individua i criteri per gli incentivi a favore degli
elementi meritevoli, di intesa con le OO.SS., nel rispetto
delle norme di legge e dei contratti di categoria.
L’ente assume a suo carico gli oneri per l’aggiornamento
professionale e la riqualificazione del personale
dipendente.
Il personale a tempo determinato o con rapporto di
collaborazione professionale a termine viene assunto dalla
giunta con le modalità e nei casi previsti dalla legge e dal
regolamento.
Art. 38
Mobilità del personale
e rotazione dei dirigenti
Al fine di raggiungere l’obiettivo di una migliore
efficienza dei servizi e della permanente qualificazione
professionale dei dipendenti, tutto il personale dell’ente è
soggetto alla mobilità interna, nel rispetto della qualifica
funzionale posseduta e delle vigenti disposizioni di legge
in materia. I dirigenti ed i capi sezione, con esclusione
del vice segretario, del ragioniere generale, dell’ingegnere
capo, del comandante dei VV.UU., nel rispetto delle
disponibilità di personale di pari qualifica e funzione sono
sottoposti alla rotazione ogni 5 anni, o essere trasferiti,
ancor prima della scadenza quinquennale, per motivate
esigenze di servizio.
Gli stessi possono, in qualsiasi momento, avanzare richiesta
di trasferimento in altro servizio od ufficio.
I dirigenti ed i capi sezione che hanno già svolto cinque
anni di attività presso lo stesso settore sono
automaticamente sottoposti alla rotazione.
La mobilità del personale e la rotazione dei
dirigenti è predisposta dal segretario generale, sentite le
organizzazioni sindacali.
Per quanto non previsto dal presente articolo valgono le
norme che regolano il rapporto di pubblico impiego.
Art. 39
Ruolo dei dirigenti
I dirigenti organizzano e dirigono gli uffici e i
servizi comunali ai quali sono preposti, secondo i criteri e
le norme stabilite dal presente statuto e dal regolamento.
Esercitano, con la connessa potestà di decisione, i compiti
di direzione, propulsione, coordinamento e controllo della
struttura della quale sono responsabili assicurando
l’imparzialità, la legalità e la rispondenza all’interesse
pubblico dell’attività degli uffici e servizi da loro
dipendenti.
E’ attribuita ai dirigenti l’autonoma responsabilità della
gestione amministrativa relativa ai compiti ed alle funzioni
degli uffici da loro dipendenti, che viene dagli stessi
esercitata per l’attuazione degli obiettivi fissati dagli
organi elettivi, conformemente agli indirizzi dagli stessi
espressi.
Il regolamento disciplina l’attribuzione ai
dirigenti delle responsabilità gestionali di cui al presente
comma, con norme che si uniformano: al principio per cui i
poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi
elettivi e la gestione amministrativa è attribuita ai
dirigenti.
Il regolamento stabilisce inoltre le modalità dell’attività
di coordinamento tra il segretario generale e i dirigenti
che deve assicurare il raccordo delle relazioni
interfunzionali tra le strutture operative dell’ente in modo
da garantire la reciproca integrazione e l’unitaria coerenza
dell’azione amministrativa del Comune.
I dirigenti, nell’esercizio dell’attività di gestione
amministrativa, elaborano studi, progetti e piani operativi
di attuazione delle deliberazioni degli organi elettivi;
predispongono proposte di atti deliberativi e ne assicurano
le esecuzioni; disciplinano il funzionamento e
l’organizzazione interna della struttura operativa di cui
sono responsabili, assicurando la migliore utilizzazione ed
il più efficace impiego del personale e delle risorse
strumentali assegnate.
Nell’ambito delle competenze di gestione
amministrativa, i dirigenti dispongono l’attuazione delle
deliberazioni adottate dagli organi elettivi con tutti i
compiti e le potestà a tal fine necessari, compresa
l’adozione e la sottoscrizione di atti che impegnano
l’amministrazione verso l’esterno.
Gli atti a rilevanza esterna di competenza dei dirigenti
sono definiti dal regolamento; essi consistono in atti
dovuti in forza di legge, di statuto, di regolamento od in
attuazione di deliberazioni adottate dagli organi elettivi.
Il dirigente del settore lavori pubblici presiede le
commissioni di gara per gli appalti di opere pubbliche e
delle forniture.
Le commissioni di gara per gli appalti di opere pubbliche,
di lavori pubblici, di fornitura di beni e servizi e per
l'alienazione di beni e servizi, sono presiedute dal
dirigente del competente settore.
Nei casi di vacanza, assenza o impedimento del dirigente del
settore competente le funzioni di Presidente della
commissione di gara saranno espletate dal dirigente di
settore che formalmente lo sostituisce.
Qualora per la realizzazione di opere e per le forniture di
beni e servizi venga utilizzato l’istituto della gara
informale, le commissioni di gara sono presiedute dai
dirigenti dei rispettivi settori, che assumono le
responsabilità delle procedure.
Le norme per il conferimento ai dirigenti della titolarità
degli uffici sono stabilite dal regolamento.
I dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione
agli obiettivi stabiliti dagli organi elettivi, della
correttezza amministrativa e della efficienza della
gestione.
Rispondono in via amministrativa e contabile dei
pareri espressi in ordine alla sola regolarità tecnica e
contabile del servizio interessato, su ogni proposta di
deliberazione sottoposta al consiglio ed alla giunta.
Art. 40
Incarichi dirigenziali
e collaborazione esterna
Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella mozione
programmatica, la giunta può conferire gli incarichi di
direzione di uffici, servizi, settori, aree funzionali, a
tempo determinato non superiore a un anno, a dipendenti di
livello immediatamente inferiore in possesso dei titoli di
studio previsti dal regolamento organico.
I criteri di selezione sono stabiliti dal regolamento.
Detto incarico potrà essere rinnovato con provvedimento
motivato che contiene la valutazione dei risultati ottenuti
dal dirigente in rapporto agli obiettivi ed ai programmi
dell’amministrazione.
La giunta può revocare l’incarico prima della scadenza del
termine con deliberazione motivata, quando il livello dei
risultati conseguiti dal dirigente risulti inadeguato.Il
conferimento degli incarichi di direzione comporta
l’attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo fino
alla conclusione, interruzione o revoca dell’incarico.
La giunta può ricoprire con personale esterno i posti
dirigenziali o di alta specializzazione, mediante contratto
a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e
con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi
restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.Il
contratto ha durata non superiore ad anni uno ed è
rinnovabile. La giunta può, altresì, con deliberazione
motivata e con convenzioni a termine, avvalersi di
collaborazioni esterne ad elevato contenuto di
professionalità.
Art. 41
Pareri del segretario e
dei responsabili degli uffici
Oltre alle attribuzioni, competenze e responsabilità del
segretario comunale riportate all’art. 29, lo stesso deve
esprimere su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla
giunta ed al consiglio un parere sotto il profilo di
legittimità, che va inserito nella deliberazione.
Il parere in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile
deve essere espresso rispettivamente dal dirigente del
servizio interessato e dal dirigente del servizio di
ragioneria. Nel caso in cui la proposta di deliberazione
riguardi materie attribuite a più servizi, il parere deve
essere espresso dai responsabili di ciascun servizio. Non è
dovuto il parere di regolarità contabile per le delibere che
non prevedono impegno di spesa. Nel caso in cui la proposta
di deliberazione non attenga a materia attribuita ad alcun
servizio, il parere è reso, nei limiti delle sue competenze
dal segretario comunale.
Detto parere classificabile tra gli atti preparatori
del procedimento amministrativo cui è finalizzato, è
obbligatorio ma non vincolante nell’ipotesi di pareri
negativi del segretario comunale e/o del responsabile del
servizio, l’organo deliberante che assume la decisione di
adottare l’atto, anche in presenza di un parere negativo
inserito in deliberazione, deve motivare adeguatamente le
ragioni per le quali l’organo dell’ente ha ritenuto di
scostarsi. Per le responsabilità dei dirigenti si rinvia
all’art. 39. I risultati negativi, rilevati
nell’organizzazione del lavoro e dell’attività dell’ufficio,
sono contestati con atto scritto dal sindaco, il quale
qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte,
propone alla giunta l’irrorazione delle sanzioni previste
con regolamento.
Art. 42
Conferenza dei dirigenti e
conferenza di programma
La conferenza dei dirigenti è presieduta dal segretario
generale ed è costituita da tutti gli appartenenti alle
qualifiche dirigenziali dipendenti dal Comune.
La conferenza coordina l’attuazione degli obiettivi
dell’ente, studia e dispone le esemplificazioni procedurali
e propone le innovazioni tecnologiche ritenute necessarie
per realizzare la costante evoluzione dell’organizzazione
del lavoro. La conferenza definisce le linee di indirizzo
per l’attuazione della gestione organizzativa del personale.
La conferenza dei dirigenti tiene le sue riunioni almeno una
volta ogni due mesi ed ogni qualvolta il segretario generale
per propria iniziativa o su richiesta dei componenti ne
constati la necessità.
Per coordinare l’attuazione di programmi, progetti ed
iniziative che richiedono l’intervento di più aree
funzionali, il segretario generale convoca una conferenza
dei dirigenti dei settori interessati, nella quale vengono
adottati le decisioni e promossi i provvedimenti per attuare
nel più breve tempo le deliberazioni adottate dagli organi
collegiali del Comune. Alle riunioni per la programmazione
della gestione organizzativa del personale partecipano le
organizzazioni sindacali aziendali e i verbali sono
trasmessi dal segretario al sindaco.
Capo VI
Il procedimento
amministrativo
Art. 43
Il responsabile del
procedimento amministrativo
Con apposito regolamento verranno individuati e determinati,
per ciascun tipo di procedimento, l’unità organizzativa e
l’ufficio responsabile di tutto l’iter procedimentale,
nonché dell’adozione del provvedimento finale. Il Comune
darà idonea pubblicità alla predetta disposizione e ciò al
fine di assicurare ai cittadini interessati la possibilità
di avere un preciso interlocutore nei vari uffici con cui
tenere i necessari contatti nel corso del procedimento.Il
responsabile di ciascuna unità organizzativa provvede ad
assegnare, a sè o ad altro dipendente addetto all’unità
stessa la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro
adempimento inerente il singolo procedimento, nonché,
eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale, nel
rispetto, comunque, delle competenze previste dallo statuto.
Il provvedimento di revoca dell’atto di assegnazione di
responsabilità è scritto e motivato.
Fino a quando non sia stata effettuata l’assegnazione
di cui sopra, oppure nell’ipotesi che la stessa sia stata
revocata, è considerato responsabile del singolo
procedimento il funzionario preposto all’unità organizzativa
determinata a norma dello stesso comma. L’unità
organizzativa competente ed il nominativo del responsabile,
nonché il nominativo della persona che può sostituire lo
stesso responsabile, in caso di sua assenza o impedimento,
sono comunicati alle parti del procedimento amministrativo
e, su espressa richiesta motivata, a chiunque vi abbia
interesse. In tale ultima ipotesi, l’eventuale diniego di
rilascio di comunicazione deve essere comunicato per
iscritto e con motivazione al richiedente, entro 10 giorni
dalla ricezione della richiesta, la quale, a sua volta, si
intende accolta e la comunicazione dei nominativi di cui
sopra va effettuata, entro i successivi 5 giorni, in caso di
mancata comunicazione motivata di diniego, entro il
prescritto termine.
Il dirigente di ciascuna unità organizzativa, ogni
30 giorni, comunica al capo dell’amministrazione l’elenco
dei provvedimenti definiti e/o in corso di definizione e/o
in istruttoria.
Al responsabile del procedimento competono:
1) la valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di
ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei
presupposti che siano rilevanti per l’emanazione del
provvedimento;
2) l’accertamento di ufficio di fatti, disponendo il
compimento di atti all’uopo necessari e l’adozione di ogni
misura necessaria per l’adeguato e sollecito svolgimento
dell’istruttoria. In particolare può chiedere il rilascio di
dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze
erronee e/o incomplete e può esperire accertamenti tecnici
ed ispezioni ed ordinarie esibizioni documentali;
3) la promozione o, se ne ha la competenza, l’indizione
della conferenza dei servizi, di cui all’art. 15 della legge
Regione Siciliana n. 10/91;
4) la cura delle comunicazioni, delle pubblicazioni e delle
notifiche delle leggi e dei regolamenti;
5) l’adozione, ove ne abbia competenza, del provvedimento
finale, subito dopo la definizione del procedimento. Se
l’adozione del provvedimento rientra, invece, nella
competenza di altro organo, entro tre giorni lavorativi
dalla definizione dell’iter procedimentale, trasmette la
proposta corredata dagli atti necessari al funzionario, con
qualifica apicale, il quale a sua volta, se rientra tra le
sue competenze, adotta il provvedimento finale, oppure lo
sottopone immediatamente all’organo competente per
l’adozione, che vi provvede entro il termine di dieci
giorni.
Oltre alle predette responsabilità ed attribuzioni
restano confermati i doveri e le responsabilità degli
operatori non responsabili del procedimento, secondo le
rispettive competenze.
Art. 44
Comunicazione
dell’avvio del procedimento
L’amministrazione comunale provvede a dare notizia
dell’avvio del procedimento mediante comunicazione ai
diretti interessati, alle associazioni portatrici di
interessi diffusi ed a coloro che per legge o regolamento
devono intervenirvi e a quanti possono subire pregiudizio
dall’emanazione dell’atto finale.Qualora sussistono
particolari esigenze di celerità o la comunicazione
personale non sia possibile o risulti gravosa,
l’amministrazione vi provvede a mezzo pubblicazione all’albo
pretorio o con altre forme idonee allo scopo.
Nella comunicazione vanno indicate:
1) l’organo competente per il provvedimento conclusivo;
2) l’oggetto del procedimento promosso;
3) l’ufficio e la persona responsabile del procedimento;
4) l’ufficio dove prendere visione degli atti.
L’omissione di taluna delle comunicazioni prescritte
può essere fatta valere dal soggetto nel cui interesse la
comunicazione è prevista.
Art. 45
Partecipazione ed
interventi nel procedimento
Qualunque soggetto portatore di interessi diffusi o privati,
nonché i portatori di interessi diffusi giuridicamente
costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un
pregiudizio dal provvedimento hanno facoltà di intervenire
nel procedimento. I privati possono farsi rappresentare nel
procedimento, con delega scritta, da legali o da
associazioni di categoria o da patronati muniti di mandato
di assistenza e di rappresentanza ai sensi del D.L.C. P.S.
29 luglio 1947, n. 804 e successive modifiche ed
integrazioni.
Art. 46
Diritti dei soggetti
interessati al procedimento
I
destinatari della comunicazione personale ed i soggetti di
cui al precedente art. 44, nonché gli intervenuti ai sensi
del predetto art. 45 hanno diritto a:
1) prendere visione degli atti del procedimento, salvo che
l’accesso non è sottratto dalla legge e/o dal regolamento;
2) presentare memorie scritte e documenti che
l’amministrazione ha l’obbligo di valutare, qualora siano
pertinenti all’oggetto del procedimento.
Le disposizioni di cui ai precedenti artt. 44, 45, 46 non si
applicano nei confronti degli atti normativi, amministrativi
generali, di pianificazione e di programmazione
dell’amministrazione comunale, nonché ai procedimenti
tributari, per i quali restano ferme le particolari norme
che li regolano.
Art. 47
Accordi sostitutivi dei
provvedimenti
L’amministrazione può concludere accordi con gli intervenuti
per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento
finale o, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di
questo. Detti accordi, conclusi a seguito della
presentazione di osservazioni e proposte scritte vanno
considerati senza pregiudizio dei diritti dei terzi e in
ogni caso nel perseguimento dei diritti dei terzi e vanno, a
pena di nullità, stipulati per atto scritto, salvo diversa
disposizione della legge.
Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti agli
stessi controlli previsti per gli stessi provvedimenti e
vanno stipulati per iscritto, salvo che la legge non
disponga diversamente. Per sopravvenuti motivi di interesse
pubblico, l’amministrazione recede unilateralmente
dall’accordo, salvo l’obbligo di provvedere alla
liquidazione di un indennizzo, in relazione agli eventuali
pregiudizi verificatisi in danno del privato.
Art. 48
Motivazione dei
provvedimenti
Ciascun provvedimento amministrativo ad eccezione degli atti
normativi (regolamenti) e quelli a contenuto generale
(direttive, istruzioni di servizi, ecc.), deve essere
motivato con indicazione dei presupposti di fatto e di
diritto che hanno determinato la decisione
dell’amministrazione. L’obbligo della motivazione, come
principio generale, si configura come garanzia per il
cittadino ma anche come consistente contributo ad una
verifica di legittimità, in sede di normale controllo
amministrativo.
Tale obbligo riguarda sia gli atti vincolati che i
provvedimenti discrezionali. La motivazione deve essere resa
in modo da consentire di comprendere l’iter logico ed
amministrativo, seguito per la emanazione del provvedimento.
Qualora le ragioni che hanno determinato la decisione
dell’amministrazione sono espresse mediante rinvio ad altro
atto, questo deve essere indicato e reso disponibile.
In ogni provvedimento va indicato il termine e l’autorità
cui è possibile ricorrere.
Titolo III
SERVIZI
Capo VII
Servizi
pubblici comunali
Art. 49
Forme di gestione
Il Comune provvede alla gestione dei servizi
pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed
attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo
sviluppo economico e civile delle comunità locali.
I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono
stabiliti dalla legge.
Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle forme previste
dall’art. 42 della legge n. 142/90, recepito dalla legge
Regione Siciliana n. 48/91:
1) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le
caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire
una istituzione o una azienda speciale;
2) in concessione a terzi, quando sussistono ragioni
tecniche, economiche e di opportunità sociale;
3) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più
servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
4) a mezzo di istituzioni, per l’esercizio di servizi
sociali senza rilevanza imprenditoriale;
5) a mezzo di società a prevalente capitale pubblico locale,
qualora si renda opportuno in relazione alla natura del
servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti
pubblici o privati.
Il consiglio comunale, sulla base di una valutazione
comparativa delle predette forme di gestione ed in relazione
ad una migliore efficienza, efficacia ed economicità cui
deve tendere il servizio, sceglie la forma di gestione del
relativo servizio e delibera la modifica delle forme di
gestione dei servizi attualmente erogati alla popolazione.
Il sindaco ed i revisori dei conti riferiscono ogni an-no,
in sede di valutazione del bilancio consuntivo, al consiglio
sul funzionamento e sul rapporto costo e rica-vo dei servizi
singoli o complessivi nonché sulla loro rispondenza in
ordine all’esigenza e alla fruizione dei cittadini. Il
Comune delibera corrispettivi, tariffe e contributi
finanziari a carico degli utenti per i servizi di propria
competenza, salvo le riserve di legge e ciò al fine di
garantire l’equilibrio economico-finanziario fra costi e
ricavi per ciascun servizio.
Art. 50
Gestione in economia
Il
Comune gestisce in economia i servizi che per le loro
modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono
opportuna la costituzione di una istituzione o di una
azienda speciale. Con apposito regolamento il consiglio
comunale stabilisce l’organizzazione ed i criteri per
assicurare l’economicità e l’efficienza di gestione di tali
servizi.
Art. 51
Servizi sociali -
Istituzioni
Per l’espletamento dei servizi sociali senza rilevanza
imprenditoriale, il Comune può costituire una o più
istituzione.
L’istituzione, che è priva di responsabilità giuridica ma in
possesso di autonomia gestionale, è deliberata dal consiglio
comunale, a maggioranza assoluta dei componenti.
Sono attuati i servizi ed i provvedimenti previsti dagli
artt. 8, 9, 10, 13, 18, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 38 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104 e gli interventi di cui alla
legge regionale 9 maggio 1986, n. 122, con le modalità che
saranno dettate dal regolamento.
Art. 52
La concessione a terzi
Il consiglio comunale quando sussistono motivazioni
tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare
la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi,
comprese cooperative e associazioni di volontariato, che non
abbia fini di lucro.
La scelta del concessionario deve avvenire previo
espletamento di gara, ritenendosi la trattativa privata un
mezzo del tutto eccezionale da adottarsi solo nei casi
previsti dalla legge, tenendo conto, altresì, delle
direttive della Comunità europea in tema di affidamento
dell’esecuzione di opere e servizi pubblici.
La concessione deve essere regolata da condizioni che devono
garantire l’espletamento del servizio a livelli qualitativi
corrispondenti alle esigenze dei cittadini utenti, la
razionalità economica della gestione e con i conseguenti
effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall’utenza e la
realizzazione degli interessi pubblici generali.
Art. 53
I consorzi
Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi,
può costituire con altri Comuni o con la Provincia regionale
un consorzio secondo le norme previste per le aziende
speciali di cui all’art. 26 della legge n. 142/90, recepito
dalla legge Regione Sicilia n. 48/91 e di cui all’art. 45
del presente statuto, in quanto compatibili. I consigli di
ciascun Comune interessato al consorzio approvano a
maggioranza assoluta dei componenti una convenzione che
stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione fra
Comuni consorziati, i loro rapporti finanziari, i reciproci
obblighi e garanzie e la trasmissione agli enti aderenti
degli atti fondamentali del consorzio.
Il Comune è rappresentato nell’assemblea del consorzio
dal sindaco o da un suo delegato, ciascuno con
responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata
dalla convenzione e dallo statuto. L’assemblea elegge il
consiglio di amministrazione e ne approva gli atti
fondamentali previsti dallo statuto. Il Comune non può
costituire più di un consorzio con gli stessi Comuni e
Provincia regionale.
Art. 54
Accordi di programmi
Il Comune per la definizione di opere, interventi o di
programmi di intervento, di proprio interesse, che
richiedono, per la loro attuazione, l’azione integrata e
coordinata con altri soggetti pubblici, promuove e conclude
accordi di programma. Detti accordi, che costituiscono un
particolare modello di cooperazione e che di per sé non
hanno nulla di programmatorio, devono rispondere ai compiti
e finalità tipicamente deliberative ed attuativi, almeno
tutte le volte che riguardano una sola opera o un singolo
intervento.
Possono assumere valenza programmatoria, invece, quando gli
stessi riguardano la "definizione" di programmi di
intervento.
Lo scopo dell’accordo di programma è quello di coordinare ed
integrare l’azione di più soggetti pubblici (Stato, Regioni,
Comuni ed altri enti pubblici), tutte le volte che la loro
partecipazione plurima sia necessaria per la completa
realizzazione, oltre che definizione, del singolo
intervento.
Il sindaco, a tal fine, sentita la commissione consiliare
competente, promuove la conclusione degli accordi di
programma, anche su richiesta di uno o più soggetti
interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e
per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed
ogni altro adempimento connesso.
L’accordo può prevedere procedimenti di arbitrato in
considerazione che i vincoli scaturenti dall’accordo
coinvolgono varie posizioni di potestà amministrative e non
soltanto obblighi in senso stretto.
L’accordo può, altresì, prevedere interventi surrogatori di
eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
Per verificare la possibilità dell’accordo di programma, il
Presidente della Regione o della Provincia o il sindaco,
convocano una conferenza dei rappresentanti di tutte le
amministrazioni interessate sentite le associazioni
portatrici di interessi collettivi e di rappresentanza.
L’accordo è approvato con decreto del Presidente della
Regione Siciliana, o con atto formale del presidente della
Provincia o dal sindaco ed è pubblicato nella Gazzetta
ufficiale della Regione Siciliana.
L’accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della
Regione, determina le eventuali e conseguenti variazioni
degli strumenti urbanistici e sostituisce le concessioni
edilizie, sempre che vi sia l’assenso del Comune
interessato.
Nell’ipotesi in cui l’accordo comporta una variazione
degli strumenti urbanistici, l’adesione del sindaco allo
stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale, entro
trenta giorni a pena di decadenza.
La deliberazione di ratifica è sottoposta all’esame
dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente,
il quale vi provvede entro il termine di novanta giorni,
trascorsi i quali si intende approvata e ciò in conformità a
quanto disposto dal sesto comma dell’art. 3 della legge
regionale 30 aprile 1991, n. 15.
La vigilanza sull’esecuzione dell’accordo di programma e gli
eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio
presieduto dal Presidente della Regione o dal presidente
della Provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti
legali, o delegati dei medesimi, degli enti locali
interessati e dal prefetto della Provincia interessata se
all’accordo partecipano amministratori pubblici o enti
pubblici nazionali.
Titolo IV
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
Capo VIII
Partecipazione
popolare
Art. 55
La partecipazione dei
cittadini all’azione amministrativa
Il Comune informa la propria attività ai principi della
partecipazione dei cittadini, sia singoli che associati, per
assicurare il buon andamento, l’imparzialità e la
trasparenza dell’azione amministrativa.
A tal fine il Comune promuove:
a) organismi di partecipazione dei cittadini
all’amministrazione locale;
b) l’associazionismo senza operare discriminazioni e
garantendo uguali diritti e trattamento;
c) le assemblee di zona sulle principali questioni
sottoposte all’esame degli organi comunali;
d) forme di consultazione per acquisire il parere dei
soggetti economici e delle associazioni su problemi
specifici;
e) la partecipazione di altre nuove forme associative che si
costituiscono ad hoc, quali consulte, gruppi di lavoro e
commissioni alle quali partecipano rappresentanti delle
forze culturali e sociali presenti nel territorio comunale,
comitati formati da utenti di servizi pubblici,
rappresentanze delle comunità degli emigrati, organizzazioni
studentesche, comunità di produttori, di agricoltori, di
consumatori, ecc..
Con apposito regolamento è stabilita la disciplina, la forma
ed i termini delle predette partecipazioni.
Art. 56
Il diritto di udienza
Ai cittadini e agli organismi e alle associazioni
di cui sopra è riconosciuta la partecipazione all’attività
del Comune, oltre che nelle forme previste dai successivi
articoli, anche attraverso l’esercizio del diritto di
udienza.
Detto diritto di udienza costituisce una forma diretta e
semplificata di tutela degli interessi della collettività.
Il diritto di intervento dei cittadini, a mezzo del predetto
diritto, è diretto non a fornire informazioni all’autorità,
ma assume la funzione di strumento di pressione esplicita.
Con apposito regolamento sono disciplinate le modalità, le
forme dell’esercizio del diritto di udienza che, in ogni
caso, deve essere garantito attraverso l’udienza pubblica
dei cittadini, singoli o associati, da parte del sindaco o
suo delegato nella sede del consiglio comunale e con cadenza
almeno mensile. I legali rappresentanti di enti,
associazioni regolarmente costituite e riconosciute e di
organizzazioni sindacali e di categoria operanti sul
territorio possono esercitare direttamente il diritto di
udienza.
Art. 57
Azione popolare,
diritto di accesso e di informazione ai cittadini
Ciascun elettore può far valere, innanzi alle
giurisdizioni amministrattive, le azioni ed i ricorsi che
spettano al Comune. Il giudice ordina al Comune di
intervenire in giudizio ed, in caso di soccombenza, le spese
sono a carico di chi ha promosso l’azione o il ricorso.
Al fine di assicurare la trasparenza e l’imparzialità
dell’attività amministrativa è garantito ai cittadini,
singoli o associati, per la tutela di situazioni giuridiche
soggettive o di interessi diffusi, il diritto di accesso ai
documenti amministrativi del Comune e degli enti e aziende
dipendenti secondo quanto previsto dalle norme legislative
dell’ordinamento statale della legge n. 241/90 e dalla legge
regionale n. 10/91 e dallo specifico regolamento comunale.
E’ costituito l’ufficio per la trasparenza amministrativa.
Ha il compito di fornire chiarimenti sull’iter
seguito da provvedimenti e pratiche amministrative
individuando e comunicando il nominativo del responsabile
del procedimento e quanto possa essere utile al cittadino
per l’esercizio dei propri diritti. La dotazione organica
dell’ufficio è determinata dal regolamento.
Detto ufficio curerà la pubblicazione ufficiale del
bollettino del Comune, con scadenza trimestrale, contenente
l’elenco dei provvedimenti deliberati, delle concessioni,
delle licenze, dei regolamenti, delle ordinanze. Tutti gli
atti dell’amministrazione comunale sono pubblici, ad
eccezione di quelli coperti da segreto o divieto di
divulgazione per espressa previsione di norme giuridiche o
per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del
sindaco che ne vieti l’esibizione, conformemente a quanto
previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa
pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone o
delle imprese.
Anche in presenza del diritto di riservatezza, il
sindaco deve garantire ai soggetti interessati la visione
degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui
conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro
interessi giuridici.
Il sindaco ha facoltà di differire l’accesso ai documenti
richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire
o gravemente ostacolare lo svolgimento dell’attività
amministrativa. Non è comunque ammesso l’accesso agli atti
preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti
riguardanti atti normativi, amministrativi generali, di
pianificazione e di programmazione, salvo diverse
disposizioni di legge.
E’ considerato documento amministrativo ogni
rappresentazione grafica, fotocinematografica,
elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto
di atti, anche interni, formati dall’amministrazione
comunale o comunque dalla stessa utilizzati ai fini
dell’attività amministrativa.
Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed
estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e
con i limiti indicati dal regolamento. L’esame dei documenti
è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al
rimborso del costo di riproduzione, salve le vigenti
disposizioni in materia di bollo, nonché i diritti di
ricerca e di visura. La richiesta di accesso ai documenti
deve essere motivata e deve riguardare documenti formati
dall’amministrazione comunale o da questa detenuti
stabilmente.
Il regolamento assicura ai cittadini, singoli o associati,
ed agli organi di informazione, il diritto di accesso ai
documenti amministrativi e alle informazioni di cui è in
possesso l’amministrazione; disciplina il rilascio di copie
di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con
norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i
responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per
assicurare ai cittadini l’informazione sullo stato degli
atti e delle procedure e sull’ordine di esame di domande,
progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.
Il rifiuto, il differimento e la limitazione
dell’accesso sono ammessi soltanto nei casi e nei limiti
stabiliti dal presente articolo. Al fine di rendere
effettiva la partecipazione dei cittadini all’attività
dell’amministrazione, il Comune assicura l’accesso alle
strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di
volontariato, alle associazioni ed ai mezzi di informazione,
previa regolamentazione. Le aziende e gli enti dipendenti
dal Comune hanno l’obbligo di uniformare la loro attività a
tali principi.
Art. 58
Istanze - Petizioni
La partecipazione popolare all’azione
amministrativa è consentita anche con la presentazione, da
parte dei cittadini o associazioni, di istanze e petizioni.
I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti
collettivi in genere possono rivolgere al sindaco
interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici
aspetti dell’attività dell’amministrazione.
La risposta all’interrogazione viene fornita entro il
termine massimo di trenta giorni dal sindaco, o dal
segretario, o dal dipendente responsabile a secondo della
natura politica o gestionale dell’aspetto sollevato.
Le modalità dell’interrogazione sono indicate dal
regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i
tempi, la forma scritta o altra forma idonea di
comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di
pubblicità dell’istanza.
Almeno cento cittadini possono rivolgersi, in forma
collettiva, agli organi dell’amministrazione per
sollecitarne l’intervento su questioni di interesse generale
o per esporre comuni necessità. Il regolamento di cui al
terzo comma dell’art. 55 determina la procedura della
petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l’assegnazione
all’organo competente, il quale procede nell’esame e
predispone le modalità di intervento del Comune sulla
questione sollevata o dispone l’archiviazione qualora non
ritenga di aderire all’indicazione contenuta nella
petizione. In quest’ultimo caso, il provvedimento conclusivo
dell’esame da parte dell’organo competente deve essere
espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato. La
petizione è esaminata dall’organo competente entro giorni
trenta dalla presentazione.
Se il termine previsto dal comma terzo non è
rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione
in consiglio, chiedendo ragione al sindaco del ritardo o
provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il
sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all’o.d.g.
della prima seduta del consiglio.
La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento
espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la
comunicazione.
Art. 59
Proposte - Procedure
per l’approvazione
I cittadini, nel numero non inferiore a 200, le
associazioni, i comitati, gli organismi vari e
rappresentanze, possono avanzare proposte per l’adozione di
atti amministrativi che il sindaco trasmette nei venti
giorni successivi all’organo competente, corredate del
parere dei responsabili dei servizi interessati e del
segretario, nonché dell’attestazione relativa alla copertura
finanziaria.
L’organo competente deve sentire i proponenti
dell’iniziativa entro trenta giorni dalla presentazione
della proposta. Tra l’amministrazione comunale ed i
proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi, nel
perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare
il contenuto del provvedimento finale per cui è stata
promossa l’iniziativa papolare. Il segretario generale
provvede alla raccolta delle istanze, petizioni e proposte
pervenute, inserendo in apposito registro gli estremi delle
stesse e gli eventuali provvedimenti adottati.
Il registro è disponibile alla consultazione del pubblico.
Capo IX
Associazionismo
e partecipazione
Art. 60
Principi generali
Il Comune valorizza le autonome forme associative, di
volontariato, cooperazione, sindacali (sia dei lavoratori
che degli imprenditori), quelle operanti nel settore dei
beni culturali, ambientali, storici ed artistici, nel
turismo, nello sport, nell’attività culturale e di gestione
del tempo libero, nonché forme associative religiose e
qualsiasi forma associativa costituitasi spontaneamente tra
cittadini a fini partecipativi. Riconosce il ruolo attivo e
propositivo delle cooperazioni nello sviluppo delle attività
imprenditoriali e l’azione educativa, formativa e di difesa
della salute dello sport.
Promuove la partecipazione dei giovani e favorisce le
organizzazioni commerciali, artigianali e agricole, attuando
norme di incentivazione di cui all’art. 62.
Integra l’azione amministrativa con l’attività di
altre istituzioni, associazioni per la tutela della persona
e della sua crescita singola ed associata, con particolare
riferimento a fanciulli, donne, anziani, disabili, immigrati
e profughi.
Art. 61
Associazioni ed
organismi di partecipazione
Per i
fini di cui al precedente articolo il Comune:
1) sostiene le attività ed i programmi dell’associazionismo,
anche mediante stipula di convenzioni;
2) favorisce l’informazione e la conoscenza degli atti
amministrativi comunali e delle norme, programmi e progetti
regionali, statali e comunitari interessanti
l’associazionismo;
3) può affidare ad associazioni ed a comitati
l’organizzazione di singole iniziative e nel caso di
assegnazione di fondi il relativo rendiconto della spesa va
approvato dalla giunta;
4) può concedere finanziamenti alle associazioni in seguito
alla presentazione di specifici progetti, purché le
associazioni non abbiano fini di lucro e siano iscritte
all’apposito registro.
I predetti interventi hanno luogo nei confronti di libere
forme associative che presentino i seguenti requisiti:
eleggibilità delle cariche, volontarietà dell’adesione e del
recesso dei componenti, assenza di fini di lucro, pubblicità
degli atti e dei registri, perseguimento di finalità non in
contrasto con la Costituzione. Nell’ambito delle predette
finalità è istituito l’albo delle forme associative. Il
sindaco su apposito registro elencherà tutte le associazioni
operanti nel territorio, in possesso dei predetti requisiti
e che siano state costituite, con deposito dello statuto e
la designazione del legale rappresentante. I criteri e le
modalità di iscrizione sono disciplinati da apposito
regolamento.
Per la gestione di particolari servizi l’amministrazione
comunale può promuovere la costituzione di appositi
organismi, determinando le finalità da perseguire, i
requisiti per l’adesione, la composizione degli organi di
direzione, le modalità di acquisizione dei fondi e la loro
gestione.
Art. 62
Forme di consultazione
- Incentivazione
Per la consultazione dei cittadini su specifici
problemi, il Comune si avvale degli strumenti previsti dallo
statuto e dal regolamento.
Oltre all’udienza pubblica dei gruppi di cittadini
richiedenti o le associazioni nell’esercizio del diritto di
udienza di cui al precedente art. 56, il Comune riconosce le
consultazioni riguardanti le convocazioni di assemblee
generali o parziali, di frazioni, dei cittadini e le
convocazioni di assemblee e delle associazioni iscritte
nell’apposito albo, di cui al predetto art. 61 in ordine al
relativo settore di competenze. Alle associazioni ed agli
organismi di partecipazione possono, inoltre, essere erogate
forme di incentivazione con apporti sia di natura
finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale ed
organizzativo.
Art. 63
Referendum
1. Il
consiglio comunale, anche su proposta della giunta, con
deliberazione approvata dai due terzi dei consiglieri, può
promuovere referendum popolari relativi ad atti di propria
competenza, con l’eccezione:
a) dei provvedimenti concernenti tributi, tariffe, rette,
contributi ed altri prelievi;
b) dei provvedimenti inerenti l’assunzione di mutui o
l’emissione di prestiti obbligazionari;
c) dei provvedimenti relativi ad acquisti ed alienazioni di
immobili, permute, appalti o concessioni;
d) dei provvedimenti inerenti elezioni, nomine,
designazioni, revoche o decadenze o comunque persone;
e) dei bilanci;
f) degli atti inerenti la tutela di minoranze etniche o
religiose.
2. I cittadini esercitano l’iniziativa dei referendum
popolari mediante una richiesta recante non meno di 1/10 del
corpo elettore di sottoscrizioni autentiche, raccolte nei
tre mesi successivi alla dichiarazione di ammissibilità.
3. Il quesito deve essere formulato in modo chiaro ed
univoco e deve essere relativo al concepimento di atti
generali del consiglio comunale, con eccezione degli atti
per i quali è inammissibile il referendum promosso dal
consiglio comunale.
4. La richiesta di referendum, accompagnata da non meno di
cinquecento sottoscrizioni autentiche, è presentata, per il
giudizio di ammissibilità, ad un organo colleggiale nominato
dal consiglio comunale, composto da un professore
universitario ordinario di diritto amministrativo o
costituzionale o pubblico, dal difensore civico e dal
segretario generale. Il medesimo organo giudica sulla
regolarità delle sottoscrizioni ai sensi del comma due.
5. Se, prima dello svolgimento del referendum di iniziativa
popolare, il consiglio comunale abbia deliberato sul
medesimo oggetto e comunque nel senso richiesto dal comitato
promotore, il referendum non ha più corso.
6. Il consiglio comunale entro trenta giorni dalla data di
proclamazione dei risultati del referendum si determina
sugli stessi, nel rispetto dell’esito della consultazione.
7. Il regolamento determina le modalità per l’informazione
dei cittadini sul referendum e per lo svolgimento della
campagna referendaria e del referendum.
8. La consultazione relativa a tutte le richieste di
referendum presentate nel corso dell’anno solare sono
effettuate in un unico turno e nella stessa giornata che non
coincida con consultazioni elettorali.
9. Non possono essere presentati quesiti referendari su
materie che abbiano già formato oggetto di referendum negli
ultimi tre anni.
Capo X
Il difensore
civico
Art. 64
Istituzione
dell’ufficio del difensore civico
A garanzia dell’imparzialità e del buon andamento della
pubblica amministrazione comunale, è istituito l’ufficio del
difensore civico. Il difensore civico svolge il ruolo di
garante ed assolve alle proprie funzioni con probità, onestà
ed indipendenza. Interviene, su richiesta di cittadini
singoli o associati o di propria iniziativa, per accertare
che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e
che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente
emanati, segnalando abusi, disfunzioni, carenze e ritardi
dell’azione amministrativa.
I cittadini portatori di interessi pubblici o privati,
nonché portatori di interessi diffusi costituiti in
associazioni o comitati, possono richiedere l’intervento del
difensore civico.
L’ufficio tutela del cittadino ed informazione, messo
a disposizione del cittadino in locale idoneo per l’accesso
anche ai portatori di handicaps e con l’assegnazione di un
numero telefonico, ha il compito di ricevere anche,
oralmente, da parte dei cittadini singoli o associati la
richiesta di intervento del difensore civico.
Art. 65
Nomina
Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale tra un
albo costituito dalla prima commissione consiliare, tra
tutti coloro che a seguito di avviso pubblico, abbiano
presentato proposta di candidatura entro trenta giorni.L’avviso
pubblico deve specificare i requisiti richiesti, le cause di
incompatibilità ed ineleggibilità, nonché la durata
dell’incarico ed il trattamento economico.
La proposta di candidatura, che deve essere inviata mediante
raccomandata A.R. al Comune di Milazzo, deve, a pena di
inammissibilità:
1) essere redatta secondo le prescrizioni contenute
nell’avviso pubblico, in forma scritta e con firma
autenticata nelle forme di legge;
2) contenere la dichiarazione di possesso dei requisiti
richiesti, dei dati anagrafici completi e residenza del
proponente;
3) nonché contenere un dettagliato curriculum, con
particolare riguardo all’attività professionale svolta in
passato ed attualmente oltre alle cariche pubbliche e
private ricoperte.
Il difensore civico è eletto dal consiglio
comunale a scrutinio segreto e maggioranza dei 3/4 dei
componenti nella prima votazione. Qualora la maggioranza non
venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successiva
seduta da tenersi entro 30 giorni dalla seconda votazione.
Il difensore civico è eletto se ottiene il voto favorevole
dei 2/3 dei componenti. Il difensore civico dura in carica
tre anni ed è rieleggibile trascorsi almeno tre anni dalla
scadenza del precedente mandato.L’elezione del primo
difensore civico deve essere posta all’ordine del giorno del
consiglio comunale entro sei mesi dall’entrata in vigore
dello statuto.
Il difensore civico assume le funzioni dopo aver
prestato giuramento davanti al sindaco con la seguente
formula: "Giuro di adempiere al mandato ricevuto
nell’interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi". E’
fatto divieto al difensore civico di svolgere la stessa
funzione in altri Comuni. Durante il mandato non può
svolgere attività politica nell’ambito di partiti, gruppi
politici, né svolgere attività sindacale. Nel caso di
scadenza o cessazione del mandato per qualsiasi causa, la
nomina del successivo difensore civico deve avvenire entro
sessanta giorni. Per il principio della prorogatio, il
difensore civico resta in carica fino all’elezione del nuovo
ufficio.
Art. 66
Requisiti,
ineleggibilità e decadenza
Requisiti:
- laurea in giurisprudenza od economia e commercio;
- età non inferiore a 40 anni;
- residenza nel Comune di Milazzo da almeno cinque anni.
Non può ricoprire l’ufficio di difensore civico:
1) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica
di consigliere comunale;
2) chi riveste la carica di parlamentare nazionale o
regionale, di consigliere provinciale o comunale e delle
unità sanitarie locali, di componente di ordini regionali di
controllo, di amministratori di aziende speciali,
istituzioni, società pubbliche e/o per azioni a
partecipazione pubblica, di enti e/o imprese che abbiano
rapporti contrattuali con l’amministrazione comunale o che,
comunque, ricevono da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o
contributi;
3) i ministri del culto;
4) i dipendenti del Comune e di istituzioni, aziende
speciali e società per azioni a prevalente partecipazione
del Comune, nonché il segretario del Comune;
5) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o
qualsiasi attività professionale o commerciale che
costituisca oggetto di rapporti giuridici con
l’amministrazione comunale;
6) chi sia stato candidato nelle ultime elezioni per il
Parlamento nazionale o europeo, o consigliere regionale,
provinciale o comunale;
7) chi sia amministratore o garante di U.S.L. ovvero
amministratori di enti od organismi controllati dal Comune,
nonché dipendenti comunali, degli uffici regionali e statali
decentrati nel territorio comunale;
8) chi abbia ricoperto nei precedenti cinque anni la carica
di sindaco o assessore nel Comune di Milazzo;
9) chi sia parente o affine entro il quarto grado con
amministratori e consiglieri;
10) chi ricopre o ha ricoperto negli ultimi tre anni
incarichi direttivi in partiti o sindacati.
Art. 67
Funzioni
Il difensore civico svolge le funzioni di garante
dell’imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione
comunale, delle istituzioni e degli enti dipendenti, con
piena autonomia, indipendenza e poteri di iniziativa.
L’ufficio del difensore civico ha sede presso idoneo locale
messo a disposizione dall’amministrazione comunale, con
attrezzature d’ufficio e di quant’altro necessario per il
buon funzionamento dell’ufficio stesso.
Nell’esercizio delle proprie funzioni si avvale dell’ufficio
tutela e informazione, di cui al precedente art. 63 ed ha le
seguenti prerogative:
1) risponde alle petizioni ed istanze di cittadini, di
associazioni ed organismi, comunicando il risultato della
propria attività in ordine all’oggetto richiesto.
2) ha diritto di accesso agli uffici, chiedendo, copia di
atti e notizie in ordine allo stato dei procedimenti salvo i
casi in cui prevale per legge il segreto di ufficio;
3) può partecipare ai procedimenti amministrativi, a tutela
dei cittadini interessati ed interloquire con amministratori
e responsabili degli uffici e servizi;
4) può rassegnare per iscritto il proprio parere al
responsabile dell’ufficio e del servizio, in ordine ad
eventuali disfunzioni o irregolarità accertate, dandone
comunicazione contestuale al sindaco o all’assessore
competente per materia;
5) segnala agli organi competenti eventuali ritardi,
disfunzioni e carenze o in caso di ritardo invita gli organi
a provvedere entro i termini stabiliti a norma di legge e di
regolamento;
6) può inoltrare proposte, segnalazioni e relazioni al
sindaco, al consiglio comunale ed alla giunta municipale,
sull’andamento dell’azione amministrativa.
7) può invitare l’amministrazione a riesaminare atti e
provvedimenti qualora ne ravvisi irregolarità o vizi
procedurali.
Nello svolgimento delle predette funzioni è sottoposto al
vincolo del segreto d’ufficio.
Art. 68
Indennità di funzioni
Al
difensore civico per lo svolgimento delle funzioni inerenti
il proprio ufficio viene corrisposta un’indennità pari a
quella di carica del sindaco.
Art. 69
Rapporti con il
consiglio
Entro
il mese di marzo il difensore civico deve presentare al
consiglio comunale una relazione sull’attività svolta
nell’anno precedente, indicando le disfunzioni rilevate e
proponendo soluzioni per la loro eliminazione e per
migliorare il buon andamento e l’imparzialità dell’azione
amministrativa.
La relazione viene discussa dal consiglio nella prima seduta
utile e resa pubblica con affissione all’albo pretorio. Nei
casi di particolare importanza o di urgenza il diffensore
civico deve in qualsiasi momento informare il consiglio
comunale, presentando una relazione sull’argomento.
Titolo V
FINANZA E CONTABILITA’
COMUNALE
Capo XI
La
programmazione finanziaria
Art. 70
La programmazione del
bilancio
La programmazione dell’attività del Comune è
correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili
per realizzarla. Gli atti con la quale la programmazione
viene definita e rappresentata sono: il bilancio di
previsione annuale, la relazione previsionale e
programmatica ed il bilancio pluriennale.
Tali atti devono essere redatti in modo da consentire la
lettura e l’attuazione delle previsioni per programmi,
servizi ed interventi. Il bilancio annuale e gli altri atti
di programmazione finanziaria sono sottoposti
preventivamente a consultazione dei consigli
circoscrizionali, che esprimono il loro parere con le
modalità e nei termini stabiliti dal regolamento. Il
bilancio di previsione per l’anno successivo è deliberato
dal consiglio comunale entro il 31 ottobre, osservando i
principi dell’universalità, integrità e pareggio economico e
finanziario. Gli impegni di spesa non possono essere assunti
senza attestazione della relativa copertura finanziaria da
parte del responsabile del servizio finanziario. Senza la
prescritta attestazione l’atto è nullo di diritto.
I mandati di pagamento di somme già liquidate e le
reversali di introito devono essere sottoscritti dal
responsabile del servizio finanziario e dal segretario
comunale. I risultati di gestione sono rilevati mediante
contabilità economica e dimostrati nel rendiconto
comprendente il conto del bilancio ed il conto del
patrimonio. Al conto consuntivo, che deve essere deliberato
dal consiglio entro il 30 giugno dell’anno successivo è
allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime
le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base
dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai
costi sostenuti.
Art. 71
Conferenza annuale
Al fine di individuare criteri e priorità per la formazione
del bilancio di previsione, il Comune indice ogni anno una
conferenza sull’attività complessiva dell’amministrazione,
alla quale partecipano, secondo le norme del regolamento, le
associazioni, le consulte e i consigli di quartiere. Il
documento consultivo della conferenza dovrà essere
obbligatoriamente discusso dagli organi del Comune prima
dell’approvazione del bilancio.
Art. 72
La programmazione delle
opere pubbliche e degli investimenti
Contestualmente al progetto di bilancio annuale, la giunta
propone al consiglio il programma delle opere pubbliche
degli investimenti che è riferito al periodo di vigenza del
bilancio pluriennale ed è suddiviso per anni, con inizio da
quello successivo alla sua approvazione, raccordato alle
previsioni del piano pluriennale d’attuazione. Il programma
delle opere pubbliche e degli investimenti comprende
l’elencazione specifica di ciascuna opera od investimento
incluso nel piano. Il programma comprende, relativamente
alle spese da sostenere per le opere e gli investimenti
previsti, il piano finanziario con indicazione delle risorse
con le quali verrà data attuazione all’operata
programmazione.
Art. 73
Delibera a contrattare
e relative procedure
La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da
un’apposita deliberazione, nella quale vanno indicate con
precisione:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire e,
quindi, delle ragioni di interesse pubblico;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole
ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle
vigenti disposizioni in materia di contratti delle
amministrazioni dello Stato e della Regione Siciliana,
nonché le ragioni che sono alla base in caso di deroga al
pubblico incanto, che costituisce la regola generale per la
scelta del contraente.
Capo XII
Il patrimonio
comunale
Art. 74
I beni comunali
Il sindaco, il segretario comunale, il responsabile di
ragioneria e il responsabile dell’ufficio patrimonio curano
la tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e
patrimoniali del Comune e sono responsabili dell’esattezza
dell’inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e
la conservazione dei titoli, atti, carte e scritture
relativi al patrimonio. I beni demaniali possono essere
concessi in uso con modalità e canoni fissati dal
regolamento, i beni patrimoniali devono, invece, essere dati
in affitto.
Le somme provenienti dall’alienazione dei beni, da
donazioni, da trasferimento per testamento, da riscossione
di crediti o, comunque da cespiti da investirsi in
patrimonio debbono essere impiegati nel miglioramento del
patrimonio. Solo in casi del tutto eccezionali, e quando ciò
sia previsto dalla legge, tali fondi possono essere
utilizzati per necessità gestionali.
Art. 75
La gestione del
patrimonio
Per le finalità di cui sopra, la giunta municipale
sovrintende alla attività di conservazione e gestione del
patrimonio comunale assicurando, attraverso apposito
ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e
mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le
variazioni che, per effetto di atti di gestione, nuove
costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di
ciascun esercizio.Il regolamento stabilisce le modalità per
la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali
sono sottoposti a verifica generale.
La giunta municipale adotta gli atti previsti dal
regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili
di uffici e servizi, l’osservanza dell’obbligo generale di
diligenza nell’utilizzazione e conservazione dei beni
dell’ente.Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita
ai consegnatari definiti dal regolamento. L’alienazione dei
beni immobili avviene mediante asta pubblica. Quella
relativa ai beni mobili, con le modalità stabilite dal
regolamento.
La gestione dei beni comunali deve essere informata
a criteri di conservazione e valorizzazione del patrimonio e
del demanio comunale sulla base di realistiche valutazioni
fra oneri ed utilità pubblica del singolo bene.
Capo XIII
Revisione
economico-finanziaria e controllo di gestione
Art. 76
Revisione economica e
finanziaria
Il consiglio comunale affida la revisione
economico-finanziaria ad un collegio di revisori composto da
tre membri, secondo le modalità stabilite dal successivo
art. 76.
Il collegio dei revisori, in conformità alle disposizioni
del regolamento, svolge le seguenti funzioni:
a) collabora con il consiglio comunale nelle attività di
controllo e di indirizzo sull’azione amministrativa di
gestione economico-finanziaria dell’ente. La funzione di
collaborazione non si estende a quella amministrativa di
governo complessiva posta in essere nel Comune;
b) esercita, secondo le disposizioni del regolamento di
contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e
finanziaria degli strumenti tecnico-contabili messi in atto
nel corso dell’esercizio finanziario;
c) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze
delle scritture contabili prescritte, redigendo apposita
relazione che accompagna la proposta di deliberazione
consiliare del conto consuntivo;
d) svolge attività propositive e di stimolo nei confronti
degli organi elettivi al fine di consentire il
raggiungimento di maggiore efficienza, produttività ed
economicità nella loro azione.
Ove riscontri irregolarità nella gestione dell’ente
ne riferisce immediatamente al sindaco.I revisori possono
essere sentiti dalla giunta e dal consiglio in ordine a
specifici fatti di gestione ed ai rilievi da essi messi
all’operato dell’amministrazione e pertanto presenziare in
tale sede alla relative riunioni.
I rapporti del collegio con gli organi burocratici sono
stabiliti dal regolamento di contabilità.
Art. 77
Controllo di gestione
I responsabili degli uffici e dei servizi eseguono
trimestralmente operazioni di controllo
economico-finanziario per verificare la rispondenza della
gestione dei fondi stanziati nei capitoli di bilancio
relativi agli uffici e servizi a cui sono preposti.Le
risultanze delle predette operazioni devono essere
verbalizzate dagli stessi unitamente ad osservazioni e
rilievi e sottoposti all’esame della giunta per gli
eventuali provvedimenti.
Art. 78
Collegio dei revisori
Il consiglio comunale elegge, con voto limitato ad
un componente, un collegio di revisori composto da tre
membri scelti:
a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei
conti, il quale assume la veste di presidente del collegio;
b) uno tra gli iscritti nell’albo dei dottori
commercialisti;
c) uno tra gli iscritti nell’albo dei ragionieri.
Per l’esercizio delle proprie funzioni, i revisori
hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell’ente,
possono esprimere rilievi e proposte tendenti a conseguire
una migliore efficienza, produttività ed economicità della
gestione, secondo le previsioni di cui al precedente art.
74.
Il collegio dei revisori in conformità allo statuto ed al
regolamento, collabora con il consiglio nella sua funzione
di controllo ed indirizzo, esercitando la vigilanza sulla
regolarità contabile e finanziaria dell’ente.
I revisori rispondono della verità delle attestazioni in
ordine alla corrispondenza del rendiconto alle risultanze di
gestione, redigendo la proposta di deliberazione consiliare
del conto consuntivo.
Per il trattamento economico, il numero degli
incarichi ed i divieti si applicano le disposizioni statali
vigenti in materia. Valgono per l’elezione del collegio dei
revisori le modalità relative alla selezione,
pubblicizzazione dell’albo e valutazione dei requisiti, se
ed in quanto compatibili con quelle previste per la nomina
del difensore civico.
Titolo VI
DISPOSIZIONI
FINALI E TRANSITORIE
Capo XIV
Statuto
Art. 79
Efficacia
Lo statuto comunale legittima l’attività dell’ente e
le disposizioni in esso contenute hanno efficacia di norma
giuridica. L’efficacia dello statuto si esplica nei
confronti di coloro che vengono a contatto con l’ente, salvo
l’efficacia generalizzata di talune disposizioni statutarie.
L’ambito parziale di efficacia dello statuto è dato dal
territorio comunale.
Le disposizioni contenute nel presente statuto non
possono essere derogate da regolamenti nè da parte di atti
di altri enti o organi della pubblica amministrazione.
Art. 80
Interpretazione
Lo statuto comunale è una fonte di diritto con
caratteristiche proprie. La norma statutaria può essere
interpretata secondo i principi di legge ordinaria, ma non
può essere integrata in via analogica.
Per tutto ciò che non è previsto nel presente statuto si
rinvia alle norme del codice civile, alla legge n. 142/90,
alla legge regionale n. 48/91, nonché alle disposizioni
contenute nell’ordinamento degli enti locali.
Art. 81
Entrata in vigore
Il presente statuto, ad avvenuta esecutività
dell’atto di approvazione, entra in vigore il trentunesimo
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale della Regione Siciliana o successivo all’avvenuta
affissione all’albo pretorio dell’ente, se posteriore.
Copia del presente statuto è trasmessa all’ufficio per la
raccolta e la conservazione degli statuti dei Comuni e delle
Provincie regionali, istituito presso l’Assessorato
regionale degli enti locali, il quale a sua volta provvede a
trasmetterne copia al Ministero dell’interno.
Art. 82
Difesa contro lo
statuto
La difesa contro lo statuto va esercitata nell’ambito della
tutela nei confronti dello statuto del Comune.
Contro gli atti che violano un norma statutaria è ammesso il
ricorso alla tutela giurisdizionale: giudice ordinario, se
la norma statutaria ha fatto sorgere un diritto soggettivo;
giudice amministrativo se la norma ha fatto sorgere un
interesse legittimo.
Analogamente se l’applicazione di una norma statutaria lede
un diritto soggettivo, l’impugnazione della norma va
effettuata avanti al giudice ordinario, se invece lede un
interesse legittimo, l’impugnazione va effettuata avanti il
giudice amministrativo.
Art. 83
Revisione dello statuto
La
revisione dello statuto è prevista entro un anno
dall’entrata in vigore
Approvato con delibera del consiglio comunale n. 8 del 11
gennaio 1993, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. di Messina
con provvedimento n. 9628/9156 del 2 aprile 1993.
Art. 83 bis
Norma transitoria
In sede di prima applicazione i provvedimenti di
integrazione della giunta comunale e di costituzione delle
commissioni di gara dovranno essere adottati dai competenti
organi entro 15 giorni dall'entrata in vigore della modifica
statutaria.
(2001.24.1284)
NOTA:
modifica ed integrazione
S.S. G.U.R.S. 3 agosto 1996 n. 39:
1) i
candidati alle elezioni per il rinnovo del consiglio
comunale dovranno presentare, all’atto della presentazione
delle candidature, le dichiarazioni delle spese presunte per
la campagna elettorale.
Oltre ai candidati alle elezioni per il rinnovo del
consiglio comunale, dovranno presentare all’atto della
presentazione delle candidature le dichiarazioni delle spese
presunte per la campagna elettorale anche "le liste";
2) dopo lo svolgimento delle elezioni e, comunque, non oltre
il 30° giorno successivo alla data delle elezioni, ogni
candidato dovrà depositare presso la Presidenza del
consiglio comunale il rendiconto delle spese sostenute.
Oltre ad ogni candidato, dopo lo svolgimento delle elezioni
e, comunque, non oltre il 30° giorno successivo alla data
delle elezioni, dovrà depositare presso la presidenza del
consiglio comunale il rendiconto delle spese sostenute anche
la "lista";
3) la dichiarazione preventiva ed il rendiconto sono resi
pubblici mediante affissione all’albo pretorio del Comune
per 30 giorni consecutivi e possono essere consultati da
chiunque ne faccia richiesta;
4) i candidati alla carica di sindaco dovranno presentare
all’atto della presentazione delle candidature le
dichiarazioni delle spese presunte per la campagna
elettorale;
5) dopo lo svolgimento delle elezioni e, comunque, non oltre
il 30° giorno successivo alle stesse (1° turno o
ballottaggio), ogni candidato dovrà depositare presso la
segreteria comunale il rendiconto delle spese sostenute.
Dopo lo svolgimento delle elezioni e, comunque, non oltre il
30° giorno successivo alle stesse (1° turno o ballottaggio),
non solo il candidato ma anche le "liste", dovranno
depositare presso la segreteria comunale il rendiconto delle
spese sostenute;
6) la dichiarazione preventiva ed il rendiconto successivo
sono resi pubblici tramite affissione all’albo pretorio del
Comune per 30 giorni consecutivi e possono essere consultati
da chiunque ne faccia richiesta;
7) il sindaco e gli assessori comunali entro tre mesi
rispettivamente dalla convalida o dalla nomina depositano
presso la segreteria comunale, le dichiarazioni previste
dall’art. 1 della legge regionale n. 128 del 15 novembre
1982.
Successivamente, entro un mese dalla scadenza del termine
ultimo per la presentazione della dichiarazione dei redditi
soggetti ad Irpef, il sindaco e gli assessori comunali
depositano presso la segreteria comunale, copia della
dichiarazione dei redditi ed una attestazione concernente le
variazioni della situazione patrimoniale di cui al n. 1 del
comma 1 dell’art. 1 della predetta legge regionale n. 128/82.Nel
caso di inadempienza da parte degli assessori, il sindaco
diffida l’interessato ad adempiere entro il termine di 30
giorni decorrenti dalla data di notifica della diffida.Decorso
inutilmente detto termine, l’assessore decade dalla carica.
In caso di inadempienza da parte del sindaco, il segretario
generale provvede ad informare l’Assessorato regionale agli
enti locali;
8) gli adempimenti di cui al comma precedente del presente
articolo devono essere curati anche per l’anno solare
successivo a quello di cessazione del mandato;
9) gli atti relativi alla situazione patrimoniale ed al
reddito dell’ultimo anno del sindaco e degli assessori
comunali sono resi pubblici mediante affissione all’albo
pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e possono
essere consultati da chiunque ne faccia richiesta.
Approvate con delibera del consiglio comunale n. 56 dell’11
marzo 1996 riscontrata legittima dal CO.RE.CO., sezione
centrale, con decisione n. 5183/4999 del 18 aprile 1996.