Il Segretario Comunale
sovrintende alla gestione amministrativa, coordina l´attività dei
Responsabili di Servizio, svolge compiti di collaborazione e funzioni di
assistenza giuridico-amministrativa nei confronti del Consiglio e della
Giunta in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi,
allo statuto ed ai regolamenti, partecipa con funzioni consultive,
referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e
ne cura la verbalizzazione.Quando
lo ritenga necessario o sia richiesto dal Sindaco, dagli Assessori, dai
Consiglieri o dai Responsabili di Servizio, il Segretario Comunale
esprime parere consultivo giuridico-amministrativo sulla conformità
dell’azione amministrativa e dà informazioni e notizie sugli argomenti
che il Consiglio o la Giunta stanno esaminando; svolge le funzioni di
notaio dell’Ente, in quanto ha il compito di rogare in forma
pubblica-amministrativa tutti i contratti dei quali l´Ente è parte e di
autenticare scritture private ed atti unilaterali nell´interesse
dell´Ente; esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo
Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.
Il Segretario è individuato dal Sindaco
nell’ambito dei funzionari pubblici iscritti ad un Albo tenuto
dall’Agenzia Autonoma dei Segretari in ambito Regionale, che provvede
alla nomina. La nomina ha la durata pari a quella del mandato del
Sindaco. Al termine del mandato, il nuovo Sindaco o il Sindaco
confermato hanno la possibilità di confermare o non confermare
l’incarico al Segretario, dal 60° al 120° giorno dalla data di elezione.
In caso di non conferma, il Segretario cessa le funzioni presso l’Ente e
viene collocato in posizione di disponibilità da parte dell’Agenzia, per
un massimo di due anni e può proporre la propria candidatura a ricoprire
l’incarico presso altri Comuni.