Servizio attivo 24/24 ore

» Servizi al Cittadino

» Come Comportarsi

» Modulistica

» Scadenze
» Sportello Impresa SUAP

» Sportello Edilizia

» Servizio Civile

» Protezione Civile

» Informazione europea

» U.R.P.
» Inform@giovani

» Opportunità di  Lavoro

» Formazione

» Elezioni

» ATO 2
» Informazioni Utili
» Farmacie di Turno

» Numeri Telefonici

» Indirizzi

» Info Viabilità
» Trasporti

» Numeri Uff. Comunali

» Link Utili
» Turismo

» Come arrivare

» Servizi

» Profilo della città

» Storia della Città

» Monumenti

» Milazzo a spasso

» I Fondali
» Galleria Foto

» Racconta la Città

» Gusto & Vino
 


Istituti di Partecipazione

 

 


La Legge 7 agosto 1991, n. 241, nonchè la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, hanno attuato una "rivoluzione copernicana" nel rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione.

La partecipazione del cittadino si attua attraverso:

 

Art. 1 Diritto di Udienza;

 

 

Art. 2  Diritto di Consultazione;

 

 

Art. 3 Diritto di Interrogazione, Petizione e Proposta;

 

 

Art. 4 Diritti delle Associazioni;

 

 

Art. 5 Referendum;



 

 

 

Art.1 Diritto di Udienza

 

Il cittadino può partecipare all'attività del Comune attraverso l'esercizio del diritto di udienza, che ha la funzione di strumento di pressione esplicita sull'autorità.
L'Art. 56 del vigente Statuto Comunale riconosce detto diritto quale forma diretta e semplificata di tutela degli interessi della collettività, garantisce l'udienza pubblica dei cittadini, singoli o associati, da parte del Sindaco o di un suo delegato.
Le associazioni regolarmente costituite e riconosciute, le organizzazioni sindacali e di categoria, operanti nel territorio comunale possono, esercitare direttamente il diritto di udienza.
- L'udienza dei cittadini singoli, associati o organizzati è pubblica, con cadenza almeno mensile, ed avrà luogo nella sede del Consiglio Comunale od altra idonea.
- L'udienza sarà pubblicizzata con congruo anticipo di almeno cinque giorni, a mezzo manifesto e quant’altro opportuno alla pubblicità della stessa.
- La durata minima dell'udienza è di tre ore, comunque deve essere data la possibilità di intervenire a tutti coloro che si siano iscritti a parlare all'inizio dell'udienza. In caso di numero eccessivo di richieste di intervento, l'udienza dovrà essere aggiornata entro un termine massimo di otto giorni.
- Quanti porranno dei quesiti avranno diritto ad una risposta o immediatamente, ovvero nel primo incontro successivo, e comunque non oltre il termine massimo di trenta giorni. I quesiti inevasi saranno verbalizzati, le risposte potranno essere date anche per iscritto, ma devono essere pubblicizzate nell'ambito della prima udienza successiva.

- Coloro che, pur avendo richiesto la parola, non abbiano potuto esercitare tale diritto, per qualsivoglia motivo, avranno diritto di prelazione, rispettando l'ordine già disposto, nel primo incontro successivo.
- Gli interventi dei cittadini singoli o associati verranno programmati in base ad un ordine di iscrizione in apposito registro, tenuto dal segretario d'udienza, e dovranno essere tali da consentire ad ognuno la possibilità di partecipazione. La loro durata dovrà contenersi nel limite massimo di 5 (cinque) minuti pro-capite, con eventuale replica della durata massima di due minuti. La risposta del Sindaco o del suo delegato deve essere contenuta nei medesimi tempi.
- Alle riunioni parteciperanno i Vigili Urbani, nella qualità di tutori dell'ordine pubblico, ai quali, in caso di estrema necessità, competerà il ruolo di garante del sereno svolgimento dell'incontro operando, se del caso, quanto necessario al mantenimento dello stesso. Dell'udienza sarà redatto verbale e copia di esso potrà essere consultato presso l'Ufficio Trasparenza.

 

torna all’inizio

 

Art. 2 Diritto di Consultazione

Oltre all'udienza pubblica il Comune riconosce a gruppi di cittadini e di associazioni il diritto di consultazione riguardante le convocazioni di assemblee generali o parziali, di frazioni, dei cittadini e le convocazioni di assemblee delle associazioni iscritte nell'apposito Albo (artt. 61 e 62 dello Statuto Comunale).
Le Assemblee delle associazioni sono convocate dal Sindaco, di sua iniziativa o su richiesta scritta firmata da 1/3 delle associazioni registrate nell'albo e operanti nel settore, e sono presiedute dal Sindaco o da un suo delegato.
L'assemblea di frazione è convocata dal Presidente della Circoscrizione, dopo la istituzione della stessa, su sua iniziativa o su richiesta di 50 cittadini residenti nella frazione stessa, ed è presieduta dal lui o da un suo
delegato.
La convocazione dell'assemblea è pubblicizzata con anticipo di almeno cinque giorni, a mezzo manifesto e quant’altro opportuno alla pubblicità della stessa.

 

 

torna all’inizio

 

 

Art. 3 Diritto di Interrogazione, Petizione e Proposta

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni, petizioni e proposte. Le interrogazioni possono essere presentate da un'associazione o da singoli cittadini, le petizioni da un'associazione o da 100 cittadini, le proposte da un'associazione o da 200 cittadini.
2. Le interrogazioni, le petizioni e le proposte sono indirizzate al Sindaco in triplice copia, in forma scritta, con firma leggibile e indicazione del recapito, inviandole per raccomandata o presentandole brevi manu all'Ufficio Trasparenza che ne trasmette copia alla Segreteria generale e alla Presidenza del Consiglio comunale, ne rilascia ricevuta e provvede alla raccolta di esse.
3. Alle interrogazioni, petizioni e proposte sarà data risposta scritta entro n. 30 giorni al proponente ovvero al primo firmatario. Detta risposta sarà inviata per conoscenza alla Presidenza del Consiglio comunale, la quale, se non avrà ricevuto per conoscenza la risposta dell' Amministrazione entro i termini, potrà inserire l'argomento all’ o.d.g.
4. Alle interrogazioni, petizioni e proposte e alle risposte dell'Amministrazione sarà data la massima pubblicità esponendole all'Albo Pretorio e negli appositi spazi comunali che dovranno essere allestiti su tutto il territorio del Comune e pubblicandole sul Bollettino comunale. Trascorso il periodo dell'affissione, che non potrà essere inferiore a 15 giorni, copia di essi potrà essere consultato presso l'Ufficio Trasparenza.

 

torna all’inizio

 

Art. 4 Diritti delle Associazioni

Il Comune informa la propria attività ai principi della partecipazione dei cittadini, sia singoli che associati, per assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa. A tal fine
- Incentiva, senza operare discriminazioni, l'associazionismo, le assemblee di zona, la consultazione di soggetti economici ed associazioni, le consulte, i gruppi di lavoro, le commissioni formate da rappresentanti delle forze culturali e sociali, i comitati di utenti, le organizzazioni studentesche, le comunità di produttori e di consumatori.
- Favorisce le autonome forme associative di volontariato di cooperazione, religiose, sindacali, operanti nel settore dei beni culturali, ambientali, storici, artistici, del turismo, dello sport, del tempo libero, delle attività culturali etc.
- Sostiene le attività delle associazioni garantendo le informazioni sugli atti amministrativi e le norme, stipulando convenzioni, affidando l'organizzazione di iniziative. Nel caso di assegnazione di fondi, il relativo rendiconto di spese sarà approvato dalla Giunta. Rende disponibile alla consultazione delle associazioni le norme, i programmi e i progetti regionali, statali e comunitari di cui all'art. 61, punto 2, dello Statuto.
- Può concedere finanziamenti per specifici progetti a quelle associazioni che non hanno fine di lucro e siano iscritti nell'apposito Registro. Definisce ogni anno i criteri per l'assegnazione di fondi, sentite le consulte e le comunicazioni previste dall'art. 7 dello Statuto.
Sarà istituito il REGISTRO di tutte le associazioni operanti nel Comune. Esse dovranno depositare lo Statuto,indicare il legale rappresentante, possedere i seguenti requisiti:
- Eleggibilità delle cariche;
- Volontarietà dell'adesione e del recesso dei soci;
- Assenza di fini di lucro;
- Pubblicità degli Atti e dei Registri;
- Finalità non in contrasto con la Costituzione.
In seno al registro sarà operato un criterio di raggruppamento per categorie omogenee, tale da consentire una semplice ed immediata consultazione. L'iscrizione nel Registro avviene su domanda del legale rappresentante dell'Associazione, che indicherà in quale, o in quali, delle categorie indicate dall'Amministrazione chiede l'inserimento, con riferimento ai fini statutari.
Copia dello stesso sarà tenuta presso l'Ufficio Trasparenza a disposizione di quanti vorranno visionarlo.
Le associazioni e le altre libere forme associative iscritte all'albo.
- saranno consultate nelle specifiche materie riflettenti le loro finalità o scopi sociali, per mezzo delle consulte comunali;
- potranno ottenere il patrocinio del Comune per le manifestazioni o attività dalle stesse organizzate, per la cui concessione è competente la Giunta Comunale;
- potranno accedere alla struttura ed ai beni e servizi comunali secondo le modalità previste dai regolamenti.
Tali regolamenti garantiranno comunque alle associazioni, per le attività che rientrano nei loro fini istituzionali, il diritto alla fruizione gratuita degli spazi comunali messi a disposizione dall'Amministrazione e all'esenzione dalla tassa comunale per le affissioni, escluso il costo dell'eventuale servizio. Tale esenzione non è ammessa qualora l'accesso alle manifestazioni sia oneroso o il manifesto contenga pubblicità.
Alla sua relazione semestrale il Sindaco allega l'elenco delle convenzioni, dell'assegnazione di fondi, dei finanziamenti e dei patrocini concessi e di quelli negati, indicando i criteri generali seguiti, gli importi e le motivazioni;
- potranno adire il Difensore Civico.

 

torna all’inizio

 

Art. 5  Referendum

Le modalità per l'informazione dei cittadini sul referendum e per lo svolgimento della campagna referendaria del referendum nel Comune di Milazzo, sono uniformate a quelle previste dalla legge per il referendum abrogativo.

ENTRATA’ IN VIGORE

Il presente regolamento, dopo il positivo esame dell'organo di controllo, sarà pubblicato per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio ed entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

» Il Comune

» Sindaco

» Giunta

» Consiglio Comunale
» Commissioni
» Dipartimenti Comunali
» Uffici di Staff

» Polizia Municipale

» Istituti di partecipazione

» Difensore Civico

» Comunicati stampa

» Statuto
» Regolamenti

» Gare e appalti

» Albo Pretorio
» Meteo
» Servizi in Città

» Uffici e Servizi pubblici

» Sicurezza e Pronto Intervent.

» Associazioni e Patronati

» Banche e Ist. Credito

» Informazione e Comunicaz.

» Scuola e Formazione

» Arte e Cultura

» Sport e Tempo libero

» Ambiente, Casa e Territorio

» Luoghi di culto

 

 

| Home | News | Eventi | Contatti |

 

Comune di Milazzo - Via F. Crispi N°1 - 98057 Milazzo (ME)  - Centralino 090 92311