Istituti di Partecipazione
La Legge 7 agosto 1991, n. 241, nonchè la legge regionale 30 aprile 1991, n.
10, hanno attuato una "rivoluzione copernicana" nel rapporto tra cittadino e
pubblica amministrazione.
La partecipazione del cittadino si attua attraverso:
Art.1 Diritto di
Udienza
Il cittadino può partecipare all'attività del
Comune attraverso l'esercizio del diritto di udienza, che ha la funzione
di strumento di pressione esplicita sull'autorità.
L'Art. 56 del vigente Statuto Comunale riconosce detto diritto quale forma
diretta e semplificata di tutela degli interessi della collettività,
garantisce l'udienza pubblica dei cittadini, singoli o associati, da parte
del Sindaco o di un suo delegato.
Le associazioni regolarmente costituite e riconosciute, le organizzazioni
sindacali e di categoria, operanti nel territorio comunale possono,
esercitare direttamente il diritto di udienza.
- L'udienza dei cittadini singoli, associati o organizzati è pubblica, con
cadenza almeno mensile, ed avrà luogo nella sede del Consiglio Comunale od
altra idonea.
- L'udienza sarà pubblicizzata con congruo anticipo di almeno cinque
giorni, a mezzo manifesto e quant’altro opportuno alla pubblicità della
stessa.
- La durata minima dell'udienza è di tre ore, comunque deve essere data la
possibilità di intervenire a tutti coloro che si siano iscritti a parlare
all'inizio dell'udienza. In caso di numero eccessivo di richieste di
intervento, l'udienza dovrà essere aggiornata entro un termine massimo di
otto giorni.
- Quanti porranno dei quesiti avranno diritto ad una risposta o
immediatamente, ovvero nel primo incontro successivo, e comunque non oltre
il termine massimo di trenta giorni. I quesiti inevasi saranno
verbalizzati, le risposte potranno essere date anche per iscritto, ma
devono essere pubblicizzate nell'ambito della prima udienza successiva.
- Coloro che, pur avendo richiesto la parola, non abbiano potuto
esercitare tale diritto, per qualsivoglia motivo, avranno diritto di
prelazione, rispettando l'ordine già disposto, nel primo incontro
successivo.
- Gli interventi dei cittadini singoli o associati verranno programmati in
base ad un ordine di iscrizione in apposito registro, tenuto dal
segretario d'udienza, e dovranno essere tali da consentire ad ognuno la
possibilità di partecipazione. La loro durata dovrà contenersi nel limite
massimo di 5 (cinque) minuti pro-capite, con eventuale replica della
durata massima di due minuti. La risposta del Sindaco o del suo delegato
deve essere contenuta nei medesimi tempi.
- Alle riunioni parteciperanno i Vigili Urbani, nella qualità di tutori
dell'ordine pubblico, ai quali, in caso di estrema necessità, competerà il
ruolo di garante del sereno svolgimento dell'incontro operando, se del
caso, quanto necessario al mantenimento dello stesso. Dell'udienza sarà
redatto verbale e copia di esso potrà essere consultato presso l'Ufficio
Trasparenza.
torna all’inizio
Art. 2 Diritto di
Consultazione
Oltre all'udienza pubblica il Comune riconosce
a gruppi di cittadini e di associazioni il diritto di consultazione
riguardante le convocazioni di assemblee generali o parziali, di frazioni,
dei cittadini e le convocazioni di assemblee delle associazioni iscritte
nell'apposito Albo (artt. 61 e 62 dello Statuto Comunale).
Le Assemblee delle associazioni sono convocate dal Sindaco, di sua
iniziativa o su richiesta scritta firmata da 1/3 delle associazioni
registrate nell'albo e operanti nel settore, e sono presiedute dal Sindaco
o da un suo delegato.
L'assemblea di frazione è convocata dal Presidente della Circoscrizione,
dopo la istituzione della stessa, su sua iniziativa o su richiesta di 50
cittadini residenti nella frazione stessa, ed è presieduta dal lui o da un
suo
delegato.
La convocazione dell'assemblea è pubblicizzata con anticipo di almeno
cinque giorni, a mezzo manifesto e quant’altro opportuno alla pubblicità
della stessa.
torna all’inizio
Art. 3 Diritto di
Interrogazione, Petizione e Proposta
1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed
i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco
interrogazioni, petizioni e proposte. Le interrogazioni possono essere
presentate da un'associazione o da singoli cittadini, le petizioni da
un'associazione o da 100 cittadini, le proposte da un'associazione o da
200 cittadini.
2. Le interrogazioni, le petizioni e le proposte sono indirizzate al
Sindaco in triplice copia, in forma scritta, con firma leggibile e
indicazione del recapito, inviandole per raccomandata o presentandole
brevi manu all'Ufficio Trasparenza che ne trasmette copia alla Segreteria
generale e alla Presidenza del Consiglio comunale, ne rilascia ricevuta e
provvede alla raccolta di esse.
3. Alle interrogazioni, petizioni e proposte sarà data risposta scritta
entro n. 30 giorni al proponente ovvero al primo firmatario. Detta
risposta sarà inviata per conoscenza alla Presidenza del Consiglio
comunale, la quale, se non avrà ricevuto per conoscenza la risposta dell'
Amministrazione entro i termini, potrà inserire l'argomento all’ o.d.g.
4. Alle interrogazioni, petizioni e proposte e alle risposte
dell'Amministrazione sarà data la massima pubblicità esponendole all'Albo
Pretorio e negli appositi spazi comunali che dovranno essere allestiti su
tutto il territorio del Comune e pubblicandole sul Bollettino comunale.
Trascorso il periodo dell'affissione, che non potrà essere inferiore a 15
giorni, copia di essi potrà essere consultato presso l'Ufficio
Trasparenza.
torna all’inizio
Art. 4 Diritti delle
Associazioni
Il Comune informa la propria attività ai
principi della partecipazione dei cittadini, sia singoli che associati,
per assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza
dell'azione amministrativa. A tal fine
- Incentiva, senza operare discriminazioni, l'associazionismo, le
assemblee di zona, la consultazione di soggetti economici ed associazioni,
le consulte, i gruppi di lavoro, le commissioni formate da rappresentanti
delle forze culturali e sociali, i comitati di utenti, le organizzazioni
studentesche, le comunità di produttori e di consumatori.
- Favorisce le autonome forme associative di volontariato di cooperazione,
religiose, sindacali, operanti nel settore dei beni culturali, ambientali,
storici, artistici, del turismo, dello sport, del tempo libero, delle
attività culturali etc.
- Sostiene le attività delle associazioni garantendo le informazioni sugli
atti amministrativi e le norme, stipulando convenzioni, affidando
l'organizzazione di iniziative. Nel caso di assegnazione di fondi, il
relativo rendiconto di spese sarà approvato dalla Giunta. Rende
disponibile alla consultazione delle associazioni le norme, i programmi e
i progetti regionali, statali e comunitari di cui all'art. 61, punto 2,
dello Statuto.
- Può concedere finanziamenti per specifici progetti a quelle associazioni
che non hanno fine di lucro e siano iscritti nell'apposito Registro.
Definisce ogni anno i criteri per l'assegnazione di fondi, sentite le
consulte e le comunicazioni previste dall'art. 7 dello Statuto.
Sarà istituito il REGISTRO di tutte le associazioni operanti nel Comune.
Esse dovranno depositare lo Statuto,indicare il legale rappresentante,
possedere i seguenti requisiti:
- Eleggibilità delle cariche;
- Volontarietà dell'adesione e del recesso dei soci;
- Assenza di fini di lucro;
- Pubblicità degli Atti e dei Registri;
- Finalità non in contrasto con la Costituzione.
In seno al registro sarà operato un criterio di raggruppamento per
categorie omogenee, tale da consentire una semplice ed immediata
consultazione. L'iscrizione nel Registro avviene su domanda del legale
rappresentante dell'Associazione, che indicherà in quale, o in quali,
delle categorie indicate dall'Amministrazione chiede l'inserimento, con
riferimento ai fini statutari.
Copia dello stesso sarà tenuta presso l'Ufficio Trasparenza a disposizione
di quanti vorranno visionarlo.
Le associazioni e le altre libere forme associative iscritte all'albo.
- saranno consultate nelle specifiche materie riflettenti le loro finalità
o scopi sociali, per mezzo delle consulte comunali;
- potranno ottenere il patrocinio del Comune per le manifestazioni o
attività dalle stesse organizzate, per la cui concessione è competente la
Giunta Comunale;
- potranno accedere alla struttura ed ai beni e servizi comunali secondo
le modalità previste dai regolamenti.
Tali regolamenti garantiranno comunque alle associazioni, per le attività
che rientrano nei loro fini istituzionali, il diritto alla fruizione
gratuita degli spazi comunali messi a disposizione dall'Amministrazione e
all'esenzione dalla tassa comunale per le affissioni, escluso il costo
dell'eventuale servizio. Tale esenzione non è ammessa qualora l'accesso
alle manifestazioni sia oneroso o il manifesto contenga pubblicità.
Alla sua relazione semestrale il Sindaco allega l'elenco delle
convenzioni, dell'assegnazione di fondi, dei finanziamenti e dei patrocini
concessi e di quelli negati, indicando i criteri generali seguiti, gli
importi e le motivazioni;
- potranno adire il Difensore Civico.
torna all’inizio
Art. 5 Referendum
Le modalità per l'informazione dei cittadini
sul referendum e per lo svolgimento della campagna referendaria del
referendum nel Comune di Milazzo, sono uniformate a quelle previste dalla
legge per il referendum abrogativo.
ENTRATA’ IN VIGORE
Il presente regolamento, dopo il positivo esame dell'organo di controllo,
sarà pubblicato per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio ed entrerà in
vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.